La legge di bilancio 2024, assieme alla Legge di conversione 67/2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2024, hanno definitivamente sancito il divieto di compensazione dei crediti derivanti da bonus edilizi in presenza di debiti tributari.

Viene introdotto all’interno dell’art.121 del DL 34/2020, uno specifico divieto di compensazione per i crediti originati da bonus edilizi (derivanti da cessione del credito o sconto in fattura).

Tale divieto segue regole particolari:

  • Opera per ruoli superiori a 10.000 euro;
  • Opera decorso il termine dei 30 giorni dal pagamento, quindi decorsi 90 giorni dalla notifica;
  • Opera fino a concorrenza degli importi dei carichi iscritti a ruolo con l’importo del credito. In altre parole, è possibile compensare l’eccedenza del credito rispetto all’importo del debito;
  • Opera nel rispetto dell’utilizzo delle singole quote annuali;
  • Non opera in caso di dilazione;

Per capire le modalità di attuazione decorrenza del suddetto divieto bisognerà attendere apposito regolamento del MEF.

La Legge 67/2024 è intervenuta anche nell’ambito del generale divieto di compensazione previsto dal DL 223/2006, escludendo, per i contribuenti, la possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti in F24 in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione di importo superiore a 100.000€.

Fanno eccezione i crediti relativi a:

  • Contributi previdenziali dovuti dai titolari della posizione assicurativa;
  • Contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro o committenti di prestazione continuativa;
  • Premi assicurativi per malattie e infortuni professionali;

L’esclusione non opera per le somme oggetto di piani di rateazione, per i quali non sia intervenuta la decadenza.

Lo Staff di Evolve STP è a disposizione per chiarimenti o approfondimenti.

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