Agenzie di viaggio e ritenute sulle provvigioni: esonero in arrivo, ma attenzione al periodo transitorio

È in corso di approvazione una modifica normativa di particolare interesse per agenzie di viaggio e tour operator, riguardante l’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni.

La novità deriva da un emendamento al D.L. 27 marzo 2026, n. 38, che interviene sull’art. 25-bis del DPR 600/1973 e sull’art. 39 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

L’intervento mira a ripristinare l’esonero dalla ritenuta per alcune commissioni percepite dalle agenzie di viaggio, in particolare quelle legate ai documenti di viaggio.

Il problema: l’obbligo di ritenuta dal 1° maggio 2026

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 aveva previsto l’estensione della ritenuta d’acconto anche alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo.

Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, ha poi differito la decorrenza dell’obbligo dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.

Pertanto, in base alle disposizioni attualmente vigenti, dal 1° maggio 2026 i soggetti che corrispondono provvigioni alle agenzie di viaggio sono tenuti ad applicare la ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-bis DPR 600/1973, salvo successiva entrata in vigore della norma di esonero.

L’esonero in arrivo: cosa prevede l’emendamento

L’emendamento approvato in sede parlamentare prevede una specifica esclusione per le agenzie di viaggio e turismo, ma con un ambito ben delimitato.

L’esonero riguarderebbe i compensi, comunque denominati, percepiti per:

  • vendita di documenti di viaggio;
  • emissione di documenti di viaggio;
  • prenotazione di documenti di viaggio;
  • intermediazione dei medesimi documenti di viaggio.

In sostanza, la modifica dovrebbe confermare l’esclusione dalla ritenuta per i compensi legati alla biglietteria di trasporto persone.

Attenzione: fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’obbligo resta

L’aspetto più delicato riguarda il periodo transitorio.

Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione contenente l’esonero, la disciplina formalmente vigente resta quella introdotta dal D.L. 38/2026, cioè l’obbligo di applicare la ritenuta sulle provvigioni corrisposte dal 1° maggio 2026.

Questo significa che, per le somme pagate dal 1° maggio 2026 fino alla data di entrata in vigore della nuova norma, le agenzie di viaggio e i tour operator devono prestare particolare attenzione.

In concreto, il soggetto che corrisponde la provvigione potrebbe essere tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto, anche se la successiva legge di conversione dovesse poi ripristinare l’esonero.

Il problema operativo delle ritenute già trattenute

La situazione può creare una criticità pratica rilevante.

Se nel periodo compreso tra il 1° maggio 2026 e la pubblicazione della legge di conversione vengono operate ritenute d’acconto, potrebbe rendersi necessario gestire successivamente:

  • la restituzione delle somme trattenute al percipiente;
  • la richiesta di restituzione delle somme da parte dell’agenzia;
  • la verifica dell’eventuale versamento già effettuato con modello F24;
  • la gestione contabile della ritenuta operata ma poi non più dovuta;
  • il coordinamento con la certificazione unica e con il modello 770, se la ritenuta resta acquisita come versata.

La criticità è ancora più evidente nei rapporti tra tour operator e agenzie intermediarie, oppure nei flussi gestiti tramite sistemi di settlement, nei quali le provvigioni sono compensate o trattenute direttamente all’interno dei movimenti finanziari.

Come comportarsi nel periodo transitorio

In attesa della pubblicazione della legge di conversione, è opportuno adottare un comportamento prudente.

Per le provvigioni corrisposte dal 1° maggio 2026 e fino all’entrata in vigore della norma di esonero, occorre verificare caso per caso se la ritenuta debba essere applicata secondo la disciplina vigente.

Operativamente, è consigliabile:

  • identificare le provvigioni pagate dal 1° maggio 2026;
  • distinguere le provvigioni su documenti di viaggio dalle altre commissioni;
  • tracciare separatamente le eventuali ritenute operate;
  • evitare compensazioni informali non documentate;
  • conservare evidenza dei pagamenti, delle trattenute e degli eventuali accordi tra le parti;
  • attendere il testo definitivo prima di procedere a rettifiche massive.

In assenza di una norma transitoria espressa, la restituzione o il recupero delle ritenute già operate dovrà essere valutato con attenzione, soprattutto se le somme sono già state versate all’Erario.

Quali commissioni dovrebbero rientrare nell’esonero

In base alla formulazione dell’emendamento, dovrebbero rientrare nell’esonero dalla ritenuta d’acconto, ad esempio:

  • commissioni su biglietteria aerea;
  • commissioni su biglietteria ferroviaria;
  • commissioni su biglietteria marittima;
  • commissioni su biglietteria autobus o pullman;
  • diritti di emissione, prenotazione o intermediazione collegati direttamente a titoli di viaggio.

Il riferimento ai “documenti di viaggio” sembra quindi riguardare i titoli che consentono il trasporto della persona, cioè biglietti o documenti equivalenti.

Quali commissioni potrebbero restare fuori dall’esonero

La norma, per come formulata, non sembra invece esonerare automaticamente tutte le provvigioni del settore turistico.

Resterebbero quindi potenzialmente soggette a ritenuta, salvo successivi chiarimenti ufficiali, le commissioni non direttamente riferibili alla vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio.

Ad esempio:

  • provvigioni sulla vendita di pacchetti turistici;
  • commissioni su soggiorni alberghieri;
  • commissioni su servizi turistici singoli;
  • commissioni su escursioni, visite guidate, ingressi o esperienze;
  • provvigioni su noleggi auto o servizi accessori;
  • commissioni su assicurazioni viaggio;
  • compensi per consulenza, travel planning o assistenza pratica;
  • commissioni tra agenzie per servizi a terra o incoming non collegati a titoli di trasporto.

La distinzione operativa è quindi importante: biglietteria e documenti di trasporto da un lato, pacchetti turistici e servizi turistici diversi dall’altro.

Cosa fare se la ritenuta è già stata operata

Nel caso in cui la ritenuta sia già stata trattenuta su provvigioni che, in base alla nuova norma, dovessero risultare esonerate, sarà necessario valutare la gestione più corretta.

Le ipotesi operative possono essere diverse:

  • se la ritenuta è stata trattenuta ma non ancora versata, potrebbe essere possibile rettificare il pagamento e restituire la somma al percipiente;
  • se la ritenuta è già stata versata, occorrerà valutare le modalità di recupero o compensazione da parte del sostituto d’imposta;
  • se la ritenuta viene mantenuta come versata, dovrà essere correttamente certificata al percipiente, che potrà scomputarla nella propria dichiarazione dei redditi;
  • se intervengono chiarimenti ufficiali, occorrerà adeguare la gestione alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di un profilo operativo delicato, perché coinvolge non solo il rapporto economico tra mandante e agenzia, ma anche gli adempimenti del sostituto d’imposta.

Indicazioni operative per agenzie e tour operator

In questa fase, agenzie di viaggio e tour operator dovrebbero:

  • monitorare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione;
  • verificare le provvigioni corrisposte o incassate dal 1° maggio 2026;
  • distinguere contabilmente le commissioni su documenti di viaggio dalle altre provvigioni;
  • controllare se sono già state operate ritenute;
  • verificare se le ritenute sono già state versate;
  • aggiornare i gestionali solo dopo la conferma definitiva della norma;
  • conservare una documentazione chiara dei flussi provvigionali del periodo transitorio.

Questa attività è essenziale per evitare errori sia nei rapporti commerciali tra operatori sia negli adempimenti fiscali successivi.

Conclusioni

L’emendamento rappresenta una novità positiva per il comparto delle agenzie di viaggio, perché dovrebbe evitare l’introduzione di nuovi adempimenti su una parte rilevante delle commissioni legate alla biglietteria.

Tuttavia, l’esonero non è ancora pienamente operativo fino alla pubblicazione della legge di conversione.

Di conseguenza, per le somme corrisposte dal 1° maggio 2026 fino all’entrata in vigore della nuova norma, resta il problema dell’applicazione della disciplina vigente e della gestione delle eventuali ritenute già operate.

Agenzie di viaggio e tour operator dovranno quindi prestare particolare attenzione alla natura delle commissioni, alla data di pagamento e all’eventuale presenza di ritenute trattenute o versate nel periodo transitorio.


Fonti normative principali:
Art. 25-bis DPR 600/1973; art. 39 D.Lgs. 33/2025; D.L. 27 marzo 2026, n. 38; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; emendamento approvato in Commissione Finanze e Tesoro del Senato il 13 maggio 2026.

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