edilizia

Venerdì 25 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 13,  in materia di cessione dei crediti derivanti dalle agevolazioni fiscali.

Il Governo interviene per l’ennesima volta per modificare questa tormentata disciplina, rendendosi conto che gli ultimi interventi legislativi avevano di fatto congelato il mercato delle cessioni dei crediti con conseguenti danni a tutto il settore edilizio.

Con questo decreto si tenta di rimediare e di riavviare i trasferimenti dei crediti.

Viene infatti previsto che, ulteriormente ed una prima cessione consentita nei confronti di qualsiasi soggetto, vi possono essere due ulteriori cessioni del credito che potranno essere eseguite unicamente  a favore di un istituto di credito, di un intermediario finanziario ovvero di un’impresa di assicurazione.

La circolazione ulteriore avviene quindi in un mercato “controllato”, in cui sono legittimati ad operare soltanto operatori vigilati e soggetti alla disciplina antiriciclaggio.

Viene poi disposto  che i crediti derivanti dall’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta non possono formare oggetto di successive cessioni frazionate e parziali e che ad ogni credito venga assegnato un codice univoco utile ad indentificare e tracciare i movimenti del singolo credito ceduto.

Questa disposizione avrà efficacia alle cessioni eseguite  partire dal 1° maggio 2022.

Nei confronti dei tecnici chiamati ad asseverare i crediti in merito ai requisiti dell’intervento vengono previste pesanti sanzioni: il tecnico che  espone informazioni false omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro, con ulteriori aggravanti  di pena qualora il fatto sia commesso per conseguire un ingiusto profitto per se’ o per altri.

Inoltre i soggetti che rilasciano le asseverazioni dovranno dotarsi di una copertura assicurativa con massimale pari agli importi degli interventi asseverati.

Per quanto riguarda le imprese che seguono i lavori, queste dovranno applicare i  contratti collettivi del settore edile: per i lavori di importo superiore a 70.000 eurol’accesso ai bonus fiscali richiederà infatti la verifica che i lavori siano eseguiti da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Quanto sopra dovrà risultare dal contratto di affidamento dei lavori e dovrà essere indicato nelle fatture emessela norma impone al soggetto che appone il visto di conformità la verifica del  rispetto di tale condizione.

Questa previsione entrerà in vigore decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto: quindi dal 28 maggio 2022.

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