Il  D.P.C.M., firmato questa notte, entrerà in vigore venerdì 6 novembre 2020, data a partire dalla quale, e per almeno 15 giorni, le aree a massimo rischio dovranno subire una chiusura pressoché totale, estremamente simile a quella imposta lo scorso marzo; a fianco delle aree “a massimo rischio” (zone rosse) si avranno aree che potremmo definire “ad alto rischio” (zone arancioni) , ma di fatto nell’intera nazione  vengono introdotte misure più restrittive rispetto a quelle già in vigore in base ai precedenti D.P.C.M

 

 

Il Ministero della Salute, con propria ordinanza, definirà le zone con precisione basandosi sulle risultanze dei dati epidemiologici, con revisione almeno settimanale.

Le disposizioni si applicheranno dal giorno successivo a quello in cui in cui le ordinanze del Ministero della Salute saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e si si applicheranno per un periodo di almeno 15 giorni.

Le aree interessate, ina base a quanto riportate dai media, dovrebbero essere queste:

 

INTERO TERRITORIO NAZIONALE

  • Coprifuoco: dalle ore 22.00 alle ore 5.00. Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • Strutture di vendita medie e grandi: chiuse nelle giornate festive e prefestive. Resteranno chiusi anche gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati,  ad eccezione dei punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole,  parafarmacie presidi sanitari.
  • Commercio al dettaglio: autorizzato – Nessuna variazione rispetto alle precedenti disposizioni, restano aperti con tutti gli accorgimenti previsti.
  • Ristorazione: restano in vigore le regole precedenti, ovvero le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • Servizi alla persona: autorizzato – Nessuna variazione rispetto a quanto previsto in precedenza.
  • Giochi, scommesse e similari: sospesi (come già in precedenza), ma la sospensione si estende anche nel caso in cui le attività siano svolte in locali adibiti ad attività differente. Di conseguenza, per esempio, non sarà più consentito l’accesso a slot ubicate nei bar.
  • Mostre, musei, luoghi culturali: sospese tutte le attività.
  • Sport: autorizzata nelle aree in cui è consentito lo svolgimento di attività sportiva di base e l’attività motoria in genere all’aperto, presso centri e circoli sportivi, è introdotto il divieto d’uso degli spogliatoi interni ai circoli.
  • Scuola:
    • per le scuole superiori: didattica a distanza al 100%, salvo che per attività che richiedono uso di laboratori o in caso di disabilità o BES.
    • per le scuole materne, elementari e medie: proseguono in presenza con obbligo di mascherina, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
  • Convegni e corsi di formazione: consentiti esclusivamente con modalità a distanza, fatte salve una serie di eccezioni (vedi decreto)
  • Riunioni: devono svolgersi a distanza, anche quelle relative agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.
  • Prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e di abilitazione all’esercizio della professione: Sospesi. Salvo che la selezione non avvenga in modalità telematica o in base al curriculum (sono tuttavia permessi i concorsi inerenti il personale sanitario).
  • Trasporto pubblico: capienza ridotta al 50%.

 

ZONA ARANCIONE: RISCHIO ELEVATO

La zona arancione è soggetta alle stesse limitazioni dell’area nazionale, ed in più vengono imposte ulteriori misure restrittive.

  • Divieto di spostamento dalla zona in entrata ed in uscita: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune. Il divieto vale sia che lo spostamento avvenga con mezzi pubblici, sia che avvenga con mezzi privati.
  • Ristorazione:  autorizzata solo l’attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; è comunque consentito alle attività di ristorazione il servizio di consegna a domicilio (senza limiti di orario) e d’asporto (fino alle ore 22.00), fermo restando il divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio. Restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

 

ZONA ROSSA: A MASSIMO RISCHIO

Nella “zona rossa” oltre alle disposizioni a carattere nazionale, sono adottate misure ancora più stringenti rispetto alla zona arancione.

  • Divieto di spostamento: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della “zona rossa”. Inoltre, a differenza di quanto previsto per la “zona arancione”, gli spostamenti sono vietati anche all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, ed è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È permesso svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione (con distanza di sicurezza di un metro), e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È inoltre consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.
  • Commercio al dettaglio: sospeso, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità che saranno individuate da uno specifico allegato al decreto e che potranno continuare l’attività anche se ricomprese nell’ambito di un centro commerciale, purché sia consentito l’accesso solo alle attività autorizzate. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
  • Mercati: sospesi, tranne quelli di vendita di soli generi alimentari.
  • Ristorazione: sospesa, valgono le medesime regole della zona arancione.
  • Servizi alla persona: sospesi, (barbieri, parrucchieri ecc.), ad eccezione di Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse, Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
  • Scuola: didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, ma anche per seconda e terza media. Proseguono in presenza scuola materna, elementare e prima media.

Su tutto il territorio nazionale restano aperte le attività commerciali all’ingrosso e le attività industriali, nonché quelle professionali, mentre viene imposto alla pubblica amministrazione di dare massima attuazione al lavoro agile, fornendo analoga raccomandazione ai datori di lavoro privati.

 

Qui ogni ulteriore approfondimento:

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-3-novembre-2020/15617

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