Per tutte le aziende si amplia dal 1 maggio 2026 il perimetro delle ritenute di acconto da operare come sostituto d’imposta.
Dal 1° maggio 2026, le aziende che corrispondono ad agenzie di viaggio o Tour Operator importi aventi natura di fee o commissioni per attività di intermediazione devono valutare l’applicazione della ritenuta ex art. 25-bis DPR 600/1973. L’obbligo riguarda la sostanza del corrispettivo e non la sola denominazione usata in fattura. La ritenuta deve essere operata dal sostituto al pagamento anche se il documento ricevuto non la espone.
Cosa cambia per l’azienda sotituto di imposta
L’art. 1, commi 140-142, L. 30 dicembre 2025 n. 199 ha soppresso, per le agenzie di viaggio e turismo, l’esonero previsto dall’art. 25-bis, comma 5, DPR 600/1973. In base al differimento annunciato dal MEF, la nuova disciplina opera dal 1° maggio 2026. Da tale data, quindi, le provvigioni comunque denominate corrisposte alle agenzie rientrano nella disciplina ordinaria della ritenuta.
Ambito pratico per le aziende
La novità interessa in particolare le aziende che acquistano servizi di business travel, biglietteria, prenotazioni alberghiere o altri singoli servizi tramite agenzia, quando l’agenzia emette fattura per fee, commissioni, service fee, transaction fee, management fee o voci analoghe. Il prezzo del titolo di viaggio o del servizio turistico non coincide automaticamente con la fee: la ritenuta va valutata sulla componente che remunera l’attività propria dell’intermediario.
Fee e commissioni: prevale la sostanza
La Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 125/E del 29 settembre 2004 ha chiarito che i compensi richiesti dalle agenzie ai clienti per la prenotazione e l’emissione di biglietteria aerea costituiscono la vera remunerazione dell’attività di intermediazione. Per i servizi nazionali tali compensi sono imponibili IVA; per la biglietteria internazionale sono non imponibili ex art. 9, comma 1, n. 7, DPR 633/1972.
Ne deriva che, ai fini dell’art. 25-bis, rileva la natura economico-giuridica del corrispettivo. Se la fee remunera l’intermediazione, la consulenza di viaggio, la gestione della pratica o l’emissione dei titoli, l’azienda deve trattarla come compenso di intermediazione anche se la descrizione in fattura usa formule diverse.
Non basta rinominare la fee in diritto di agenzia
La semplice diversa intestazione della voce non è sufficiente a escludere l’obbligo di ritenuta. Non basta, quindi, sostituire in fattura la parola “fee” con la locuzione “diritti di agenzia” se, in concreto, l’importo rappresenta la remunerazione principale del servizio reso dall’agenzia.
Il vero diritto di agenzia presenta caratteristiche diverse: ha misura fissa, importo modico, funzione accessoria e natura di rimborso forfetario di spese connesse alla mera prenotazione in nome e per conto del cliente. In via ordinaria resta comunque soggetto a IVA 22%, ma non coincide con la fee che remunera la vera attività di intermediazione.
Quando l’azienda deve operare la ritenuta
Se il corrispettivo addebitato dall’agenzia ha natura di fee o commissione per intermediazione, l’azienda che riveste la qualifica di sostituto d’imposta deve operare la ritenuta all’atto del pagamento, secondo le regole dell’art. 25-bis DPR 600/1973. L’obbligo sussiste anche nei rapporti di business travel a rendiconto periodico.
La ritenuta deve essere operata anche se la fattura non la espone o non la evidenzia espressamente. L’indicazione della ritenuta nel documento è utile sul piano operativo, ma non costituisce requisito di legge: l’obbligo nasce in capo al sostituto al momento del pagamento.
Indicazioni operative
- verificare il contratto con l’agenzia e la funzione economica della voce addebitata;
- distinguere il corrispettivo del servizio turistico dalla fee dell’agenzia;
- trattare come compenso di intermediazione le fee che rappresentano la remunerazione propria dell’agenzia;
- non escludere a priori la ritenuta solo perché la fattura usa la dicitura “diritti di agenzia”;
- richiedere, in caso di dubbio, una specifica dichiarazione dell’agenzia sulla natura del corrispettivo;
- gestire i conseguenti adempimenti di versamento, certificazione unica e modello 770
Riferimenti Richiamati:
Art. 25-bis DPR 29 settembre 1973 n. 600; art. 1, commi 140-142, L. 30 dicembre 2025 n. 199; Risoluzione Agenzia delle Entrate 29 settembre 2004 n. 125/E; art. 9, comma 1, n. 7, DPR 26 ottobre 1972 n. 633; art. 2, comma 1, lett. ff), DPR 21 dicembre 1996 n. 696.
La presente circolare ha finalità informativa generale e richiede verifica puntuale della documentazione contrattuale e della concreta struttura dei corrispettivi applicati dall’agenzia.
Per ogni dubbio interpretativo specifico Evolve STP è a disposizione.



