Il provvedimento del 31/01/2024 dell’Agenzia delle entrate ha spostato al 15/02/2024 il termine per comunicare le informazioni relative alle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate nel 2023 da parte dei gestori di piattaforme online, come previsto dal decreto legislativo n.32/2023 in ottemperanza alla direttiva UE n.2021/514 cd. direttiva DAC7

 

Chi sono i gestori di piattaforme online?

Ai sensi del decreto (D.lgs. 32/2023: art.2 – definizioni):

  • Per piattaforma si intende “qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente per tali utenti. La definizione di cui alla presente lettera include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all’attività pertinente”.
  • È gestore di piattaforma “un’entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa.”

 

Sono obbligati alla comunicazione, qualsiasi gestore di piattaforma che sia residente ai fini fiscali in Italia o che vi abbia una stabile organizzazione o sede direzionale.

Cosa deve fare il gestore della piattaforma obbligato alla comunicazione?

  • 1) Acquisire per ciascun venditore:
    • Nome e cognome (o ragione sociale);
    • Indirizzo principale;
    • Data di nascita (o numero di registrazione dell’attività);
    • Eventuale NIF (numero di identificazione fiscale), con indicazione dello Stato di rilascio;
    • Numero di partita IVA, se disponibile;
  • 2) Comunicare all’Agenzia delle entrate:
    • Nome, indirizzo della sede legale del gestore e nome commerciale della piattaforma;
    • Per ciascun venditore:
      • Informazioni di cui al punto 1);
      • Ogni stato membro in cui il venditore è residente;
      • Il corrispettivo totale versato o accreditato per ogni trimestre del periodo di riferimento della comunicazione e il numero di attività pertinenti che hanno generato il corrispettivo;
      • Eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore;

Sono esclusi dalla direttiva i gestori di piattaforma che dimostrino che il modello di affari della piattaforma è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione.

Chi sono i venditori che non rientrano nella comunicazione?

  • Gli enti statali;
  • Gli enti quotati in mercati regolamentati;
  • I venditori per i quali la piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti relative locazione di beni immobili per singola proprietà (grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero);
  • I venditori per i quali la piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti relative a vendite di beni e l’importo totale accreditato non supera i 2.000 euro l’anno (piccoli inserzionisti);

Cosa deve fare il gestore di piattaforma escluso dalla direttiva?

  • 1) al fine di poter dimostrare l’esclusione, il gestore è tenuto a comunicare, tramite canali telematici dell’Agenzia delle entrate, le seguenti informazioni:
    • Denominazione
    • Codice fiscale;
    • Stato membro di residenza;
    • Domicilio fiscale;
    • Indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
    • Attestazione sotto propria responsabilità del motivo di esclusione e l’anno per cui si ritiene escluso;
  • 2) monitorare le informazioni riportate e aggiornarle senza indugio in caso di modifica;

 

Cosa comporta il mancato adempimento?

  • Per il gestore che non attempera agli obblighi di comunicazione è prevista una sanzione da 3.000 euro a 31.500 euro (la sanzione va da 1.000 euro a 10.500 euro in caso di comunicazione con dati incompleti inesatti);
  • Per il venditore che non fornisce al gestore i dati richiesti, a tutela del gestore, è prevista, per quest’ultimo, dal decreto, la possibilità di inserire nei contratti con i venditori una clausola unilaterale che,  decorsi infruttuosamente 60 giorni dal secondo sollecito, permette al gestore la chiusura del profilo del venditore o, alternativamente, la trattenuta dei corrispettivi fino a quando non sono fornite le informazioni richieste.

 

Per maggiori informazioni sulla direttiva DAC7 non esitate a contattare il nostro staff.

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