Le principali cause che possono comportare la fuoriuscita dal regime forfetario, a partire dal 2021, sono le seguenti:

  1. Il limite dei ricavi/compensi del 2020 supera la soglia di 65.000 euro (determinato applicando il principio di cassa).
  2. La persona fisica assume la qualità di socio in una società di persone, impresa familiare, associazione professionale (di cui all’art. 5 del TUIR) ovvero in una società a responsabilità limitata o associazione in partecipazione (alle condizioni di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)
    • Partecipazione in s.r.l.:  La partecipazione di controllo nel 2020 in una s.r.l., costituisce causa di fuoriuscita dal regime forfetario a partire dal 2021.

ATTENZIONE: Per l’esclusione dal regime forfettario, in caso di partecipazione in srl, è necessaria la compresenza:

  • Del controllo diretto o indiretto della srl;
  • Dell’esercizio, da parte della s.r.l., di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella svolta dal contribuente forfettario;

In assenza anche di una sola delle citate condizioni, il contribuente può adottare/permanere nel regime forfetario.

Al contrario, non costituisce causa di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021 il possesso di una partecipazione considerata non di controllo in una s.r.l. al 31 dicembre 2020.


 

    • Partecipazione in s.a.s./s.n.c.
      • La partecipazione in una s.n.c. ovvero in una s.a.s. nel corso dell’anno 2020 costituisce in ogni caso causa di fuoriuscita dal regime forfetario a partire dal 2021. Ne consegue che la persona fisica, per adottare il regime forfetario a partire dal 1° gennaio 2021, dovrà cedere la partecipazione entro il 31 dicembre 2020.
      • Analoghe regole si applicano nel caso di partecipazione in un’impresa familiare.
  1. Sia esercitata un’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero di soggetti che sono direttamente/indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro;
  2. Nel periodo d’imposta 2020, sono state sostenute spese per lavoro dipendente per un importo superiore a 20.000 euro;
  3. Nel periodo d’imposta 2020, vi sia la titolarità di redditi di lavoro dipendente o pensione (artt. 49 e 50 del TUIR) per importi superiori alla soglia di 30.000 euro. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, per quantificare il limite di 30.000 euro, è necessario fare riferimento alla nozione di “reddito lordo” percepito dal lavoratore dipendente. Rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tenere conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi, come i redditi soggetti a tassazione separata.
    • la percezione di premi di risultato, ad esempio, rileva nella quantificazione del limite di 30.000 euro, in quanto si tratta di somme percepite in via ordinaria nell’ambito della prestazione lavorativa.

ATTENZIONE: la fuoriuscita dal regime forfettario si verifica a partire dal periodo d’imposta successivo, dal momento in cui viene a mancare anche solo uno dei requisiti di accesso di cui sopra.


Vediamo alcuni esempi pratici:

Una persona fisica esercente attività di artigiano in regime forfettario nel 2020 ha realizzato (principio di cassa) un ammontare di ricavi pari a 115.000 euro.

  • Per il 2020 può applicare il regime forfetario, ma dal 2021 dovrà uscire dal regime agevolato;

Un architetto in regime forfetario nel corso del 2020 assume la qualità di socio in una s.n.c. con una percentuale dell’1 per cento.

  • A partire dal 2021, l’architetto non può adottare il regime forfetario per la sua attività professionale;

Un parrucchiere in regime forfettario ha corrisposto nel 2020 spese per lavoro dipendente per un importo pari a 7.000 euro.

  • A partire dal 2021, il contribuente potrà continuare ad adottare il regime forfettario

Per maggiori informazioni, contatta i nostri uffici.

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