Ritenute d’acconto su provvigioni, fee e commissioni per Agenzie di Viaggio (ADV) e Tour Operator: regole operative dal 1° maggio 2026
Decorrenza: provvigioni/fee/commissioni pagate dal 1° maggio 2026 (criterio di cassa).
Dal 1° maggio 2026, le agenzie di viaggio e turismo tornano a trovarsi nella doppia posizione tipica del settore: subiscono ritenute quando percepiscono provvigioni e operano ritenute quando le corrispondono ad altri intermediari.
In sintesi
- La ritenuta si applica all’atto del pagamento della provvigione/fee/commissione (criterio di cassa).
- Aliquota 23% applicata su base convenzionale:
- base 50% → ritenuta effettiva 11,5%
- base 20% → ritenuta effettiva 4,6% (solo con dichiarazione DM 16/04/1983 e requisiti).
- Nei flussi BSP/settlement (provvigione trattenuta sugli incassi): l’ADV rimette al mandante l’importo corrispondente alla ritenuta, perché il sostituto deve versarla e certificarla (CU).
- Business travel: se l’ADV fattura fee/commissioni a un’azienda per attività riconducibili a intermediazione/agenzia/procacciamento, l’azienda (sostituto) deve valutare l’applicazione della ritenuta; è consigliabile evidenziare in fattura le informazioni utili al sostituto.
- Punto fermo: la ritenuta va operata dal sostituto anche se non è evidenziata in fattura (l’obbligo discende dalla norma e dal presupposto oggettivo).
1) Quadro normativo e data di avvio
Le ritenute su provvigioni sono disciplinate dall’art. 25-bis DPR 600/1973, oggi riordinato anche nell’art. 39 D.Lgs. 33/2025 (Testo unico versamenti e riscossione). La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha rimosso l’esonero per le provvigioni percepite, tra gli altri, dalle agenzie di viaggio e turismo, e la decorrenza è stata differita al 1° maggio 2026 (D.L. 27 marzo 2026 n. 38, art. 6).
Conseguenza pratica: contano i pagamenti effettuati dal 01/05/2026 in avanti, anche se la provvigione è maturata prima.
2) Quando una provvigione, fee, commissione rientra nella ritenuta
Rientrano nella disciplina le provvigioni, comunque denominate (provvigione, commissione, fee, incentivo), corrisposte per prestazioni inerenti a rapporti di:
- commissione
- agenzia
- mediazione
- rappresentanza di commercio
- procacciamento d’affari
La ritenuta è operata all’atto del pagamento dal soggetto che corrisponde la provvigione (sostituto d’imposta), con obbligo di rivalsa sul percipiente.
Nota operativa importante: fattura e ritenuta
È buona prassi indicare in fattura che la provvigione è soggetta a ritenuta (e, se del caso, la base 20%/50%). Tuttavia, la mancata evidenziazione in fattura non elimina l’obbligo del sostituto: se ricorrono i presupposti, la ritenuta va comunque operata, versata e certificata.
3) Misura della ritenuta: 11,5% o 4,6% (effettivi)
Aliquota: 23% (primo scaglione IRPEF), applicata su base convenzionale.
| Caso | Base su provvigione | Ritenuta effettiva | Quando |
|---|---|---|---|
| Ordinaria | 50% | 11,5% (23% × 50%) | se non è presentata la dichiarazione DM 16/04/1983 |
| Ridotta | 20% | 4,6% (23% × 20%) | con dichiarazione DM 16/04/1983 + requisiti |
4) Provvigioni percepite dall’ADV: pagatore italiano, estero e “stabile organizzazione”
4.1 Pagatore italiano (o soggetto con stabile organizzazione in Italia)
La ritenuta si applica al pagamento della provvigione. Il pagatore versa con F24 e rilascia la CU al percipiente.
4.2 Pagatore estero senza stabile organizzazione in Italia
In via generale non opera ritenute italiane (non è sostituto d’imposta italiano). È opportuno acquisire evidenze documentali (residenza fiscale, assenza di stabile organizzazione in Italia, soggetto che effettua materialmente il pagamento).
4.3 Pagatore estero con stabile organizzazione in Italia / pagamento tramite soggetto italiano (settlement/clearing)
Trattare come caso “pagatore italiano”: ritenuta applicabile.
5) BSP / settlement: provvigioni trattenute su incassi e “rimessa” della ritenuta al mandante
Nel BSP e in altri sistemi di settlement può accadere che la provvigione sia trattenuta direttamente dall’ADV sulle somme incassate per conto del mandante/vettore, senza un pagamento separato della provvigione.
In questo caso opera la regola speciale:
- l’ADV (percipiente) deve rimettere al mandante l’importo corrispondente alla ritenuta;
- ai fini dei termini di versamento, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello della trattenuta;
- il mandante può correggere errori anche con versamenti successivi entro i limiti previsti.
Perché si rimette la ritenuta al mandante
Perché il soggetto obbligato a versare la ritenuta all’Erario (e a rilasciare la CU) è il mandante/pagatore (sostituto). Se non c’è un bonifico “lordo” su cui trattenere, il sostituto ha bisogno che la quota di ritenuta sia finanziariamente disponibile per versarla correttamente.
A chi si invia l’importo della ritenuta
Al soggetto che, in concreto, assume il ruolo di committente/preponente/mandante e che rilascerà la CU: tipicamente il vettore o il soggetto italiano che liquida/regola le provvigioni come sostituto.
Modalità operative consigliate
- bonifico separato “Ritenute su provvigioni trattenute – periodo …”; oppure
- compensazione nei rendiconti/estratti, purché tracciata e riconciliabile (prospetto dedicato).
Prospetto mensile (template minimo)
Periodo | Mandante/Vettore | Provvigioni trattenute | Base (50/20) | Ritenuta (23%) | Importo da rimettere
(vedi esempio nella nota operativa).
6) Richiesta di ritenuta “ridotta” (base imponibile 20%): requisiti, destinatario, tempi
La base ridotta (20%) si applica solo se il percipiente trasmette al sostituto la dichiarazione prevista dal DM 16/04/1983 n. 2446.
Requisiti sostanziali
- utilizzo in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi; oppure
- se si utilizzano solo terzi, la continuità si presume se i costi per prestazioni di terzi nell’anno precedente sono >30% delle provvigioni imputabili allo stesso periodo.
Destinatario della richiesta
La dichiarazione va inviata al soggetto che applica la ritenuta e rilascia CU:
- mandante/pagatore;
- nei flussi BSP/settlement: il soggetto che opera come sostituto.
Tempistiche
Invio entro:
- 31 dicembre dell’anno precedente, oppure
- entro 15 giorni se i requisiti si verificano in corso d’anno;
e obbligo di comunicare la perdita requisiti entro 15 giorni.
7) Provvigioni corrisposte dall’ADV italiana ad altre agenzie/intermediari: quando trattenere
Quando un’ADV italiana corrisponde provvigioni/fee/commissioni per prestazioni riconducibili ai rapporti indicati dalla norma, l’ADV opera come sostituto d’imposta e applica la ritenuta all’atto del pagamento.
7.1 Percipiente italiano (o estero con stabile organizzazione in Italia)
Ritenuta applicabile; gestione delle dichiarazioni DM 2446/1983 (base 20%); rilascio CU.
7.2 Percipiente estero senza stabile organizzazione in Italia
In linea generale non si applica ritenuta italiana; raccomandata raccolta documentale (residenza fiscale, assenza SO, contrattualistica e flusso di pagamento).
7.3 Percipiente in regime forfetario
I compensi/ricavi afferenti al regime non sono assoggettati a ritenuta, previa dichiarazione del percipiente.
7.4 Gestione delle richieste di base 20% ricevute
- protocollare PEC/raccomandata;
- aggiornare anagrafica per applicare base 20% dal primo pagamento utile successivo;
- conservare evidenza e gestire tempestivamente le comunicazioni di perdita requisiti.
8) Business travel: fee/commissioni fatturate alle aziende (B2B)
Nel business travel molte ADV addebitano alle aziende fee per gestione viaggi, emissione titoli, assistenza, policy, ecc.
Regola operativa: se la fee/commissione è riconducibile, per natura, a prestazioni tipiche di intermediazione/agenzia/procacciamento, l’azienda committente (sostituto) deve valutare l’applicazione della ritenuta all’atto del pagamento (criterio di cassa).
Best practice di fatturazione (consigliata):
- indicare una dicitura chiara (es. “compenso soggetto a ritenuta ex art. 25-bis DPR 600/1973, base 50%/20% se dichiarazione DM 16/04/1983 acquisita”);
- indicare se esiste dichiarazione DM 2446/1983 per base 20%;
- ricordare che la ritenuta è un obbligo del sostituto anche se non evidenziata in fattura.
9) Versamento F24, codice tributo e Certificazione Unica
Versamento
Di regola entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento.
Codice tributo
Nella prassi operativa, per ritenute su provvigioni: 1040.
CU e 770
Il sostituto:
- rilascia la Certificazione Unica (CU) al percipiente;
- trasmette telematicamente la CU;
- gestisce il riepilogo in modello 770 secondo regole annuali.
10) Checklist operativa
Per ADV che percepisce provvigioni
- mappare mandanti/vettori: Italia / estero con SO / estero senza SO;
- distinguere provvigioni pagate con bonifico vs trattenute (BSP/settlement);
- predisporre prospetto mensile e flusso di rimessa ritenute al mandante (BSP);
- inviare dichiarazione DM 16/04/1983 per base 20% prima dei pagamenti dal 01/05/2026;
- controllare CU e riconciliazione ritenute subite.
Per ADV che corrisponde provvigioni
- classificare pagamenti che rientrano in provvigioni/fee/commissioni soggette a ritenuta;
- gestire correttamente percipienti esteri (SO sì/no) e forfetari (dichiarazione);
- protocollare e applicare le dichiarazioni base 20% ricevute;
- versare F24 (1040) e rilasciare CU.
FAQ
La ritenuta scatta sulla data di maturazione o di pagamento?
Sulla data di pagamento (criterio di cassa).
Se la fattura non indica la ritenuta, il sostituto deve applicarla?
Sì: l’obbligo deriva dalla norma e dalla natura del compenso; l’indicazione in fattura è una best practice, non una condizione.
Qual è la ritenuta “effettiva” più comune?
In assenza di dichiarazione DM 16/04/1983: 11,5% (23% su base 50%).
Come si ottiene la ritenuta ridotta (4,6%)?
Con dichiarazione DM 16/04/1983 n. 2446 e requisiti organizzativi (dipendenti/terzi continuativi o costi terzi >30%).
Nel BSP chi versa la ritenuta allo Stato?
Il mandante/sostituto. L’ADV rimette l’importo corrispondente alla ritenuta al mandante quando la provvigione è trattenuta su incassi.
Se l’ADV paga una provvigione a un’agenzia estera, deve applicare ritenuta?
In linea generale no se l’agenzia estera è senza stabile organizzazione in Italia (ma serve presidio documentale).



