agenzie di viaggio

Ritenuta d’acconto sulle provvigioni: rinvio al 1° maggio 2026 per Agenzie di Viaggio e Tour Operator (MEF Comunicato n. 25/2026)

Con il Comunicato Stampa n. 25 del 27 febbraio 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato il differimento al 1° maggio 2026 dell’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite da Agenzie di Viaggio e Tour Operator.

Il MEF ha inoltre precisato che un provvedimento legislativo di prossima emanazione confermerà l’esonero fino al 30 aprile 2026, posticipando di due mesi l’entrata in vigore della misura prevista dalla Legge di Bilancio 2026.

La decisione tiene conto delle peculiari caratteristiche operative del comparto, che rendono particolarmente complesso l’adeguamento dei sistemi informatici necessari per l’applicazione della ritenuta.

Nonostante la presa d’atto della complessità dell’adeguamento, non si può non rilevare che questa era nota già al momento dell’approvazione della Legge di Bilancio che ha introdotto l’innovazione con un termine troppo breve.  Purtroppo, si deve evidenziare  che si viaggia sempre a vista, si annunciano proroghe future con comunicati stampa che non hanno nessun valore giuridico, all’ultimo giorno utile, a discapito di quelle aziende che si sono già date non poco da fare per rispettare la scadenza prevista.

Link al comunicato ufficiale MEF:
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2026/Ritenute-dacconto-sulle-provvigioni-di-agenzie-di-viaggio-differimento-al-1-maggio-2026/

Cosa cambia: nuove date operative

  • Fino al 30 aprile 2026: prosegue l’esonero dall’applicazione della ritenuta sulle provvigioni percepite da Agenzie di Viaggio e Tour Operator.
  • Dal 1° maggio 2026: entra in vigore l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni (secondo la disciplina prevista).

Impatto pratico per Agenzie di Viaggio e Tour Operator

La ritenuta d’acconto sulle provvigioni è un meccanismo “alla fonte”: significa che chi paga la provvigione opera una trattenuta e versa l’importo all’Erario, mentre il percettore (Agenzia o Tour Operator) incassa il netto e poi utilizza la ritenuta come credito/anticipo d’imposta in dichiarazione (secondo le regole ordinarie).

In termini operativi, l’effetto più immediato è che cambia il flusso di incasso: dal 1° maggio 2026 una parte della provvigione non verrà materialmente incassata perché trattenuta dal sostituto d’imposta.

La nuova procedura dal 1° maggio 2026

Di seguito una procedura operativa essenziale, utile sia a chi paga provvigioni sia a chi le incassa.

1) Chi applica la ritenuta (sostituto d’imposta)

La ritenuta viene applicata dal soggetto che corrisponde la provvigione (committente/mandante), al momento del pagamento.

2) Su cosa si calcola la ritenuta (base imponibile)

In via ordinaria, la ritenuta sulle provvigioni segue la logica dell’art. 25-bis del DPR 600/1973: l’aliquota si applica su una quota della provvigione (non necessariamente sul 100%), con regole che possono variare in base alle condizioni previste e alle dichiarazioni/attestazioni rese dal percipiente al soggetto erogante (es. in presenza di dipendenti o terzi continuativi, secondo la disciplina applicabile).

3) Pagamento e versamento (F24)

  • Il sostituto d’imposta paga al percipiente il netto (provvigione al netto della ritenuta).
  • La ritenuta trattenuta viene versata con modello F24 entro le scadenze ordinarie (di regola, il 16 del mese successivo al pagamento).

4) Certificazione e dichiarazione annuale

  • Il sostituto d’imposta rilascia la Certificazione Unica (CU) con l’indicazione delle ritenute operate.
  • Le ritenute confluiscono negli adempimenti annuali del sostituto (es. modello 770).
  • Agenzie di Viaggio e Tour Operator utilizzano le ritenute come acconto/credito in dichiarazione secondo le regole ordinarie.

Cosa fare subito: checklist operativa

Per Agenzie di Viaggio e Tour Operator

  • Elencare i soggetti che liquidano provvigioni (committenti/mandanti/piattaforme/fornitori).
  • Verificare l’impatto sul cash flow dal 1° maggio 2026 (incasso netto).
  • Predisporre eventuale documentazione/dichiarazioni richieste dalla disciplina applicabile per una corretta determinazione della base di ritenuta, da trasmettere ai soggetti pagatori (se del caso).

Per i soggetti che pagano provvigioni

  • Aggiornare i sistemi di fatturazione/contabilità e le procedure di pagamento per gestire: imponibile, ritenuta, netto, versamenti F24.
  • Organizzare il flusso per CU e adempimenti annuali.
  • Predisporre una procedura interna per raccogliere e archiviare eventuali dichiarazioni del percipiente rilevanti per il calcolo della ritenuta (se previste).

FAQ rapide

Quando parte la ritenuta sulle provvigioni per Agenzie di Viaggio e Tour Operator?
Dal 1° maggio 2026. Fino al 30 aprile 2026 resta l’esonero, come da Comunicato MEF n. 25 del 27/02/2026.

Perché è stata rinviata?
Per le complessità operative del settore e per gli adeguamenti informatici necessari a gestire correttamente la ritenuta.

La ritenuta riduce il ricavo?
No: è un acconto d’imposta. Incide però sull’incasso immediato perché si riceve il netto.

Fonte ufficiale

MEF – Comunicato Stampa n. 25 del 27/02/2026
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2026/Ritenute-dacconto-sulle-provvigioni-di-agenzie-di-viaggio-differimento-al-1-maggio-2026/

Powered by HIHO srl
Evolve Stp »