Regime speciale IVA 74ter Il ricalcolo annuale
Il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio, normato dall’articolo 74-ter del DPR 633/1972 e dal Decreto Ministeriale n. 340/1999, prevede un metodo particolare di determinazione dell’imposta per le agenzie di viaggio che vendono pacchetti turistici, viaggi, vacanze e circuiti turistici.
In base a questo regime, l’IVA non viene applicata sull’intero importo fatturato ai clienti, ma solo sul margine di profitto realizzato dall’agenzia di viaggio. Il calcolo si effettua escludendo dal totale delle vendite i costi direttamente riferiti ai viaggi venduti.
Calcolo del Margine per Pacchetti Turistici sotto il Regime Speciale IVA
- Pacchetti all’interno dell’UE: Per i pacchetti turistici che includono solo servizi situati all’interno dell’Unione Europea, la base imponibile lorda si calcola come la differenza tra i ricavi ottenuti dalla vendita di tali pacchetti e i costi direttamente attribuibili a tali vendite.
- Pacchetti Misti (UE e Extra UE): Quando un pacchetto turistico include servizi sia all’interno dell’UE sia al di fuori, si considera solo la parte dei servizi e dei costi relativi all’UE per il calcolo della base imponibile lorda. I servizi extra-UE non sono rilevanti ai fini del calcolo dell’IVA sotto il regime speciale.
- Pacchetti Extra UE: Per i pacchetti che includono esclusivamente servizi fuori dall’UE, i corrispettivi e i costi associati non rientrano nel calcolo dell’IVA secondo il regime speciale delle agenzie di viaggio. Questi pacchetti sono trattati come non imponibili ai fini IVA.
Ricalcolo Annuale e Scorporo del 22%
Durante il ricalcolo annuale, l’agenzia di viaggio deve:
- Rivedere tutti i pacchetti venduti e classificarli come UE, extra UE, o misti.
- Calcolare la base imponibile lorda sommando solo le basi imponibili lorde dei pacchetti UE e dei pacchetti misti (parte UE).
- Applicare lo scorporo dell’IVA al 22% sulla base imponibile lorda per determinare l’IVA dovuta. Questo significa che l’IVA effettiva da versare è calcolata sottraendo l’IVA già inclusa nei prezzi (calcolata al 22% sulla base imponibile lorda).
Questo processo assicura che l’IVA versata rifletta correttamente il valore aggiunto generato dall’agenzia di viaggio attraverso la vendita di servizi turistici imponibili all’interno dell’Unione Europea. Il ricalcolo serve a garantire che l’IVA pagata durante l’anno sia accurata rispetto ai margini effettivi.
Poiché è normale nel regime 74ter che il ricalcolo su base annuale NON coincida con la liquidazione del mese di dicembre, è opportuno prestare massima attenzione a questo ricalcolo.
Sono chiare in merito, e per questo si riportano, le istruzioni ministeriali in merito alla dichiarazione annuale IVA 2025 che, a pagina 66, riportano per questo calcolo il prospetto A e precisamente:
AGENZIE DI VIAGGIO
SEZIONE 1 – Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)
L’articolo 74-ter reca la disciplina fiscale dell’attività svolta dalle agenzie di viaggio e turismo, che organizzano e vendono in proprio, o tramite mandatario, i pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti “tutto compreso” e connessi servizi, manifestazioni, convegni e simili che comportano più di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario, che costituisce un’unica operazione. Dal punto di vista oggettivo si precisa che i pacchetti turistici sono quelli costituiti ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111.
Sono parimenti soggette al regime speciale con il metodo detrattivo base da base le prestazioni relative ai servizi turistici singoli di cui al comma 5-bis dell’art. 74-ter, allorché questi ultimi siano precedentemente acquisiti nella disponibilità della agenzia di viaggio e turismo. Per servizi singoli s’intendono le acquisizioni “in blocco” di servizi turistici singoli (quali, ad esempio, camere d’albergo o posti volo) indipendentemente da una specifica richiesta del viaggiatore. Le stesse disposizioni si rendono applicabili agli organizzatori di giri turistici, intendendosi per tali i soggetti in qualsiasi forma strutturati (associazioni, enti pubblici o privati, ecc.) che pongono in essere e mettono a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici secondo la definizione contenuta nel primo comma del citato articolo 74-ter. Il particolare regime di applicazione del tributo non si applica, invece, alle agenzie di viaggio e turismo che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori, rendendosi applicabile in tale ipotesi l’ordinario criterio di determinazione dell’IVA fondato sul sistema detrattivo “imposta da imposta”. In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione di passaporti e similari, effettuati su richiesta del viaggiatore. Per ulteriori chiarimenti riguardanti il regime speciale applicabile al predetto settore si rimanda alla circolare ministeriale 24 dicembre 1997, n. 328/E ed al regolamento applicativo approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 340.
Per la determinazione dei dati da indicare nei quadri di cui si compone la dichiarazione è stato predisposto il seguente prospetto A che deve essere compilato preliminarmente ed esibito su richiesta dell’ufficio finanziario competente.
PROSPETTO A
DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
RIGO | VIAGGI | CORRISPETTIVI | COSTI | ||||
1 | Interamente nella UE | ||||||
2 | Interamente fuori UE | ||||||
3 | Misti | ||||||
4 | TOTALE (somma dei righi 1, 2 e 3) | ||||||
5 | Ripartire i costi misti: per la parte UE
per la parte fuori UE |
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6 | |||||||
Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE | |||||||
7 | Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5: rigo 3) x 100 | % | |||||
8 | Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100 Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)
Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 – rigo 8) Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5) Credito di costo dell’anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2023) |
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9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | Base imponibile lorda [rigo 9 – (rigo 11 + rigo 12)]
ovvero Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) – rigo 9] |
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14 | |||||||
15 | Base imponibile netta al 22% | ||||||
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO A:
- Nel rigo 1 indicare l’ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nell’ambito del territorio dell’U- nione europea (UE);
- nel rigo 2 indicare l’ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente fuori del territorio della UE;
- nel rigo 3 indicare l’ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi misti, cioè eseguiti in parte nel territorio della UE ed in parte fuori UE;
- nel rigo 4 indicare il totale dei corrispettivi e dei costi di cui ai righi precedenti;
- nei righi 5 e 6 indicare i costi relativi ai viaggi misti (di cui al rigo 3), distintamente per la parte UE e per la parte fuori UE;
- nel rigo 7 indicare la percentuale dei costi misti [(rigo 5 : rigo 3) x 100];
- nel rigo 8 indicare l’ammontare dei corrispettivi relativi ai viaggi misti per la parte UE, determinato moltiplicando l’importo dei corrispettivi del rigo 3 per la percentuale risultante al rigo 7;
- nel rigo 9 indicare l’ammontare dei corrispettivi imponibili, risultante dalla somma dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti inte- ramente nella UE (rigo 1) e dei corrispettivi relativi a viaggi misti per la parte UE (rigo 8);
- nel rigo 10 indicare l’ammontare dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti fuori della UE, determinato sommando l’importo dei ri- ghi 2 e 3 e sottraendo l’importo di cui al rigo 8.
Si precisa che il relativo ammontare concorre con le altre operazioni non imponibili effettuate, ai fini della eventuale richiesta di rimborso (rigo VX4, campo 3, codice 3);
- nel rigo 11 indicare l’ammontare dei costi deducibili, ricavato dalla somma dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nella UE (rigo 1) e dei costi relativi a viaggi misti per la parte UE (rigo 5);
- nel rigo 12 indicare il credito di costo relativo all’anno precedente, desumibile dal rigo 14 del prospetto A della dichiarazione IVA/2024 relativa all’anno 2023;
- nei righi 13 e 14 che sono alternativi tra di loro, va indicata rispettivamente la base imponibile lorda ovvero il credito di osto ri- sultante dall’applicazione della seguente formula:
[rigo 9 – (rigo 11 + rigo 12)]
Se il risultato è positivo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 13, mentre se è negativo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 14, ma con il segno positivo;
- nel rigo 15 indicare la base imponibile netta al 22 %.
Riporto dei dati del prospetto nei quadri della dichiarazione
Ai fini della determinazione del volume di affari e del totale degli acquisti, alcuni dati del prospetto A devono essere riportati nei quadri VE e VF, con i criteri sotto esposti:
- se risulta una base imponibile lorda (ossia se è stato compilato il rigo 13) l’importo di cui al rigo 15 (base imponibile netta al 22%) va riportato al rigo VE23, in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.
La restante parte dei corrispettivi, determinata dalla differenza tra il totale risultante al rigo 4 e l’importo di cui al rigo 13, deve essere riportata al rigo VE32, in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate;
- nel caso in cui risulti un credito di costo (ossia se è compilato il rigo 14), il totale dei corrispettivi di cui al rigo 4 va riportato al ri- go VE32, in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate.
In entrambe le ipotesi il totale dei costi di cui al rigo 4 va riportato al rigo VF18, campo 1, in aggiunta agli importi degli acquisti non imponibili eventualmente effettuati, ad eccezione degli acquisti effettuati da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi da indicare nel rigo VF19.