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Regime IVA agenzie di viaggio: quando si applica ai servizi pre-acquisiti? Guida al 74-ter

Pubblicato il 20 giugno 2025 – Autore: Studio Evolve STP

Le agenzie di viaggio che rivendono servizi turistici di terzi possono accedere al regime speciale IVA previsto dall’art. 74-ter del DPR 633/72, anche quando non si tratta di pacchetti completi. Con la recente Risposta n. 80/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti per applicare il regime del margine (TOMS) anche ai servizi singoli (es. alloggio o voli) precedentemente acquisiti nella disponibilità dell’agenzia.

Cos’è il regime 74-ter IVA per le agenzie di viaggio

Il regime speciale IVA (TOMS), introdotto in Italia con l’art. 74-ter del DPR 633/1972, si applica alle operazioni delle agenzie di viaggio e turismo quando agiscono in nome proprio e utilizzano beni o servizi forniti da terzi per l’organizzazione del viaggio.

➡️ L’imposta è determinata sulla differenza (margine) tra il corrispettivo incassato dal viaggiatore e il costo (lordo di IVA) sostenuto dall’agenzia per acquistare i servizi da terzi.

Servizi singoli e regime speciale: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Grazie alla Risposta 80/2025 l’Agenzia ha chiarito che non è necessario un acquisto formale anticipato del servizio per accedere al regime. È sufficiente che:

✅ Il servizio turistico sia:

  1. reso da un soggetto terzo (es. struttura alberghiera, compagnia aerea);

  2. nella disponibilità dell’agenzia prima della richiesta del viaggiatore.

Questo vale anche se il servizio è singolo (es. solo alloggio o solo trasporto), non essendo obbligatoria la presenza di un “pacchetto” (almeno due servizi).

📌 Il regime è confermato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 3857/2022) e dalla CGUE (C-763/23): il concetto di “disponibilità” è inteso come facoltà esclusiva dell’agenzia di vendere il servizio senza ulteriori autorizzazioni da parte del fornitore.

Quando un servizio è considerato “pre-acquisito nella disponibilità”?

Secondo l’Agenzia, si ha disponibilità anche in assenza di un acquisto definitivo, quando il contratto con il fornitore:

  • consente all’agenzia di vendere direttamente il servizio;

  • non richiede ulteriore conferma del fornitore alla vendita;

  • prevede un diritto di opzione o allotment (prenotazioni anticipate “in blocco”).

Applicazione pratica: esempio alloggio

Un’agenzia che ha sottoscritto un contratto (“Lodging Agreement”) con un hotel per disporre in via anticipata delle stanze (senza doverle confermare al momento della vendita) potrà:

  • rivendere il servizio in nome proprio;

  • applicare il regime 74-ter (IVA sul margine);

  • non detrarre l’IVA a monte sull’acquisto del servizio.

Obblighi fiscali e documentali

Nel regime 74-ter:

  • la fattura è senza IVA esposta (art. 21, co. 6 lett. e) DPR 633/72);

  • si indica: “Regime del margine – Agenzia di viaggio”;

  • non si ha diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti relativi ai servizi turistici rivenduti.

Conclusioni

La Risposta 80/2025 semplifica la vita alle agenzie di viaggio e agli operatori del turismo digitale: basta la disponibilità effettiva del servizio prima della richiesta del cliente per accedere al regime 74-ter, anche per i singoli servizi. Una flessibilità che valorizza le piattaforme OTA e le nuove modalità di intermediazione nel turismo.


Fonti normative:

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