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Obbligo di indirizzo di posta elettronica certificata PEC per gli amministratori di società

A partire dal 1° gennaio 2025, è richiesto che ogni amministratore di società, inclusi quelli di organi collegiali come i consigli di amministrazione, abbia un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale. Questo requisito è stato stabilito dalla Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), modificando il D.L. 179/2012, che precedentemente imponeva la PEC solo per le imprese individuali. Ora gli amministratori devono registrare la loro PEC personale al Registro delle Imprese. Sorge però un interrogativo su come gestire i casi di amministratori che ricoprono ruoli in più società: sarà sufficiente un unico indirizzo PEC per tutte le posizioni, o ne sarà necessario uno per ciascuna? Questo obbligo si applica sia alle nuove società sia a quelle già esistenti, ampliando notevolmente la portata della normativa. Mancano nel merito istruzioni Ministeriali su come procedere e le Camere di Commercio stanno prendendo posizione.

Si riporta qui sotto quanto indicato in data 14 gennaio sul sito della CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI. La stessa CCIAA  evidenzia che le istruzioni sono fornite “ in attesa di eventuali indicazioni ministeriali” e cheQuanto sopra viene comunicato con riserva di fornire eventuali ed ulteriori chiarimenti, tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

In attesa di dette indicazioni è comunque consigliabile  a tutti gli Amministratori che non ne siano già in possesso, attivarsi per l’ottenimento di un indirizzo PEC.

Dal sito della CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI:

Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori delle società

A decorrere dal 1°gennaio 2025, l’obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori delle società. L’art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), ha infatti modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: « nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria ».
L’articolo modificato, vigente dal 1/1/2025, dispone quindi come segue: “L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.

In sede di prima applicazione, in attesa di eventuali indicazioni ministeriali, si ritiene pertanto obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall’1/1/2025 relative a:

  • iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo di società di capitali;
  • iscrizione dell’atto costitutivo di società di persone.

La domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti illustrati, carente dell’indicazione del domicilio digitale degli amministratori, comporta la sospensione della pratica per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione.
Quanto sopra viene comunicato con riserva di fornire eventuali ed ulteriori chiarimenti, tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Ultimo aggiornamento : 14 gennaio 2025

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