I proventi ricevuti per la cessione di energia da fotovoltaico devono essere dichiarati
I guadagni ottenuti dal proprietario persona fisica di un impianto fotovoltaico sono soggetti a tassazione. In particolare, nel caso di vendita dell’energia eccedente tramite il meccanismo del “ritiro dedicato”, questi guadagni sono classificati come “redditi diversi” e devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui sono percepiti.
Il “ritiro dedicato” permette che l’energia non immediatamente utilizzata dall’impianto sia immessa nella rete elettrica, seguendo le condizioni stabilite nel contratto con il GSE, il gestore dei servizi energetici. Ciò comporta la vendita di energia, per cui il proprietario dell’impianto riceve un pagamento mensile.
La norma stabilisce che i proventi dalla vendita di energia sono considerati redditi diversi influenzando la base imponibile per le imposte dirette. Pertanto, le somme ricevute devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi del periodo in cui il GSE le ha riconosciute. Fin qui niente di nuovo ma ….
Parte quest’anno l’incrocio dei dati:
Il Decreto MEF del 21 gennaio 2025 stabilisce le regole alle quali il gestore della rete GSE dovrà attenersi per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati sui proventi derivanti dalla vendita dell’energia in eccesso prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Questi dati sono necessari per la preparazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Secondo l’articolo 1 del decreto, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) deve comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione dei dati riguardanti gli oneri e le spese, i seguenti importi:
- L’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente a persone fisiche o condomini nell’ambito del servizio di “Scambio sul posto” per gli impianti con potenza fino a 20 kW, utilizzati per l’abitazione o l’edificio condominiale, quando l’energia prodotta è superiore ai consumi privati.
- L’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente per energia eccedente venduta, diversi da quelli riconosciuti per il servizio di “Scambio sul posto”, per impianti con potenza fino a 20 kW utilizzati in abitazioni o edifici condominiali.
Le comunicazioni per i proventi legati al servizio di “Scambio sul posto” iniziano a partire dai dati del 2024 per le persone fisiche e dal 2025 per i condomini.