Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane che abbiano registrato alte presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri.

Le città che possiedono i requisiti previsti dall’art. 59 del D.L. agosto secondo i dati ISTAT sono:

Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari.

 

A CHI SPETTA:

Il contributo per questi esercizi spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 in dette  zone, il contributo spetta anche in assenza della condizione del calo di fatturato.

 

L’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO:

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

Le predette percentuali da applicare al calo del fatturato sono:

  • 15% –> per ricavi o compensi complessivi dell’anno 2019 NON SUPERIORI a 400.000,00;
  • 10% –> per ricavi o compensi complessivi dell’anno 2019 SUPERIORI a €400.000,00 fino al limite massimo di €1.000.000,00;
  • 5% –> per ricavi o compensi complessivi dell’anno 2019 SUPERIORI a €1.000.000,00;

Viene comunque garantito un contributo minimo di importo non inferiore a €1000,00 per le persone fisiche e a €2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a €150.000,00.

ATTENZIONE: Il contributo NON E’ CUMULABILE con quello di cui all’articolo 58 del decreto (fondo per la filiera ristorazione italiana) per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

 

ISTANZA ED EROGAZIONE:

Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.

L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale (qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica), dovrà contenere:

  • la dichiarazione dell’ammontare complessivo dei ricavi o compensi dell’anno 2019;
  • la dichiarazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019;
  • il codice catastale dei predetti comuni;
  • l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 18 novembre 2020 non oltre il giorno 14 gennaio 2021. Non è un click Day.

L’Agenzia delle entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

 

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