Il Decreto sostegni ter ha previsto per il 2022 un contributo per alcune attività di commercio al dettaglio individuate dai seguenti codici ATECO.
Elenco codici ATECO ammessi:
Codice ATECO | Descrizione |
47.19 – Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati | 47.19.1 Grandi magazzini
47.19.2 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.30 – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati | 47.30.0 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione |
47.43 – Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati | 47.43.0 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati |
47.5 – Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati | 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati 47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati 47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati |
47.6 – Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati | 47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati 47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati |
47.71 – Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati | 47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72 – Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati | 47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.75 – Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati | 47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
47.75.2 Erboristerie |
47.76 – Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati | 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici |
47.77 – Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati | 47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78 – Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati | 47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria 47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari |
47.79 – Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi | 47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 47.79.4 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
47.82 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature | 47.82.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie |
47.89 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti | 47.89.0 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti |
47.99 – Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati | 47.99.1 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici |
Requisiti
Per poter accedere al beneficio devono verificarsi alcune condizioni:
- l’ammontare dei ricavi relativo all’esercizio 2019 deve essere non superiore a 2 milioni di euro;
- occorre aver subito una riduzione dei ricavi nell’esercizio 2021 non inferiore al 30% rispetto all’esercizio 2019;
- alla data di presentazione della domanda l’impresa deve avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituita, iscritta e attiva nel Registro delle imprese per una delle attività aventi il codice ATECO sopra elencato;
- alla data di presentazione della domanda l’impresa non deve essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato Covid-19, l’impresa non deve risultare già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’art. 2 , punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea (gli aiuti sono concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione) o destinatarie di sanzioni interdittive;
Per usufruire del beneficio si deve aver subito una diminuzione del fatturato nel 2021 di almeno il 30% rispetto al 2019, e viene precisato che ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi ai periodi di imposta 2019 e 2021. Saranno necessari i consueti chiarimenti per precisare cosa si intende per “fatturato” (definizione assente nel nostro ordinamento) e capire come conciliarla con i “ricavi” che sono bel altra e diversa cosa.
Quantificazione del CFP
L’importo del contributo sarà determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, variabile a seconda dell’ammontare dei ricavi relativi al periodo di imposta 2019:
Ricavi periodo imposta 2019 | Percentuale da applicare alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi 2019 |
Fino a 400 mila euro | 60% |
Superiori a 400 mila euro e fino a un milione di euro | 50% |
Superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro (soglia massima di accesso al contributo a fondo perduto) | 40% |
Tuttavia l’ammontare del contributo dovrà fare i conti con l’importo stanziato: se le risorse stanziate risulteranno non sufficienti a ristorare tutte le domande presentate e ritenute ammissibili, il MISE provvederà a riconoscere un contributo proporzionalmente ridotto,.
tenendo conto delle diverse fasce di ricavi. Non vi è quindi certezza sull’ammontare definitivo del CFP all’atto della richiesta.
Richiesta per il riconoscimento del contributo
La concessione dell’aiuto è subordinata, all’autorizzazione della Commissione europea.
Una volta ottenuta ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto sarà necessario presentare in modalità telematica un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, il cui termini e contenuto saranno stabiliti con successivo provvedimento del MISE.
Vi terremo aggiornati.