ATECO 2025 Comunicazione AdE non necessaria

L’agenzia delle Entrate ha precisato, coerentemente a quanto già fatto in occasione delle variazioni dei codici ATECO 2027 e 2022, che non occorre variare i codici con apposita comunicazione ma che questi saranno acquisti con la corretta indicazione dei nuovi codici nelle dichiarazioni dei redditi di prossima presentazione.

Massima attenzione sarà quini opportuna nell’indicazione del corretto codice ATECO 2025 dell’attività prevalente nei prossimi modelli dichiarativi.

Si riporta il testo della risoluzione 24/E del 8 aprile 2025

 

Lo Staff di EVOLVE stp è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

                              RISOLUZIONE N. 24 /E

 

Divisione Servizi

Roma, 8 aprile 2025

 

OGGETTO: Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

Con la pubblicazione del comunicato ISTAT in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 27 dicembre 2024), dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, disponibile sul sito internet www.istat.it, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022).

Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile 2025

sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano per fini istituzionali.

Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

Come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria

I contribuenti possono verificare i codici ATECO, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area riservata. del sito internet dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

 

Comunicazione del nuovo codice attività

A partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’articolo 7, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari

comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.

Al riguardo, si ricorda che, se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; altrimenti, il contribuente dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO

Federico Monaco

Firmato digitalmente

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