Diritti di agenzia, fee e obblighi di certificazione fiscale.
Nota operativa con analisi, prassi dell’Agenzia delle Entrate e criteri prudenziali applicativi
Data elaborazione: 19 marzo 2026
Destinatari: agenzie di viaggio, tour operator, uffici amministrativi e studi professionali
| Sintesi. I diritti di agenzia esonerabili ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. ff), DPR 696/1996 sono solo gli addebiti accessori e marginali riferibili alla mera esecuzione della prenotazione in nome e per conto del cliente. Le fee o service fee che remunerano l’attività di intermediazione costituiscono invece compensi propri dell’agenzia e, in via prudenziale, devono essere certificate. La soglia dell’1% del volume d’affari rileva sul diverso piano degli esoneri dalla memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi per operazioni marginali e non muta la natura dell’addebito. |
1. Quadro normativo e di prassi
Il riferimento principale per l’esonero dagli obblighi di certificazione fiscale è l’art. 2, comma 1, lett. ff), del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, che riguarda le prestazioni delle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate, in particolare la circolare n. 97/E del 4 aprile 1997, la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 e la risoluzione n. 125/E del 29 settembre 2004, interpreta l’esonero in modo restrittivo: esso copre la mera esecuzione accessoria della prenotazione e non i corrispettivi che rappresentano la remunerazione effettiva dell’intermediazione.
2. Inquadramento: differenza tra diritti di agenzia e fee
Il criterio qualificatorio corretto non è la denominazione utilizzata in listino o in front-office, ma la funzione economico-giuridica del corrispettivo.
Per diritti di agenzia, in senso stretto, devono intendersi importi modesti e accessori riferiti a spese di pratica, telefonate, attività amministrative, vidimazioni o altri adempimenti materiali connessi alla mera prenotazione svolta in nome e per conto del cliente.
Per fee, service fee o compensi di intermediazione devono invece intendersi i corrispettivi che remunerano l’attività professionale/commerciale dell’agenzia verso il cliente: prenotazione, emissione, consulenza, gestione del viaggio, attività corporate travel o altri servizi in cui il cliente remunera direttamente l’intermediazione.
3. Posizione Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’esonero previsto dall’art. 2, comma 1, lett. ff), del DPR 21 dicembre 1996, n. 696 ha carattere eccezionale e riguarda soltanto le prestazioni concernenti la prenotazione di servizi rese in nome e per conto del cliente che conservano una dimensione accessoria e di marginalità economica.
“… secondo quanto chiarito dal Dipartimento entrate con la circolare n. 97/E del 4 aprile 1997 ovvero, nelle ipotesi di estrema marginalità economica, l’esonero contemplato per le prestazioni in parola dall’articolo 2, lettera ff), del medesimo decreto.”
Circ. Min. 24 dicembre 1997, n. 328/E, par. 9.9.5, in relazione all’art. 2, comma 1, lett. ff), DPR n. 696/1996.
La risoluzione n. 125/E del 29 settembre 2004, con riguardo alla biglietteria aerea, chiarisce in modo ancora più netto che la fee chiesta al cliente non rientra nell’area dei meri diritti di agenzia quando rappresenta la remunerazione effettiva dell’intermediazione.
“… le agenzie percepiscono direttamente dai clienti un compenso, che costituisce una vera e propria remunerazione dell’attività esercitata e non può usufruire dell’esonero dagli obblighi di certificazione (articolo 2, comma 1, lettera ff) del dPR 21 dicembre 1996, n. 696).”
“Il citato articolo 2 dispone, infatti, che «non sono soggette all’obbligo di certificazione… le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente», ossia quelle prestazioni aventi ad oggetto la mera esecuzione di servizi connessi alla prenotazione del servizio turistico e prestati nell’interesse dei clienti delle agenzie.”
“Nel caso prospettato dall’interpellante, tuttavia, il compenso corrisposto dai clienti non è riferibile a prestazioni di marginale importanza; infatti, non è destinato a coprire le spese direttamente connesse alla mera esecuzione del servizio, bensì costituisce un vero compenso per l’attività di intermediazione, per cui non può trovare applicazione la disposizione di esonero recata dall’articolo 2 del dPR n. 696 del 1996.”
Ris. Agenzia delle Entrate 29 settembre 2004, n. 125/E, in relazione all’art. 2, comma 1, lett. ff), DPR n. 696/1996.
Ne consegue che, quando l’addebito rappresenta la controprestazione principale del servizio reso dall’agenzia, la denominazione “diritti di agenzia” non è sufficiente a farlo rientrare nell’esonero: sul piano sostanziale esso va trattato come fee o compenso di intermediazione o corrispettivo di un servizio e, quindi, certificato con le modalità ordinarie.
4. Certificazione fiscale: cosa rientra nell’esonero e cosa no
Va inoltre evidenziato che il trattamento dei diritti di agenzia in esenzione da certificazione, proprio perché fondato sulla loro marginalità economica, non equivale affatto a un’esenzione dagli adempimenti contabili interni. L’assenza di documento commerciale o di altra certificazione fiscale immediata non elimina la necessità di rilevare tempestivamente il corrispettivo, di annotarlo nel registro dei corrispettivi e di farlo confluire correttamente nelle liquidazioni IVA e nella contabilità generale.
Sotto il profilo organizzativo, questo può persino complicare, anziché semplificare, il flusso amministrativo interno: quando il diritto di agenzia è trattato come importo esonerato per marginalità economica, l’agenzia deve comunque predisporre procedure di censimento, quadratura e riconciliazione manuale o semiautomatica dei corrispettivi non certificati, con il rischio di disallineamenti tra front-office, contabilità, registro dei corrispettivi e liquidazioni periodiche. In termini prudenziali, quindi, la gestione di diritti esonerati ha senso solo se tali importi sono davvero residuali; diversamente, la certificazione ordinaria può risultare amministrativamente più lineare e più difendibile in sede di controllo.
Rientrano nell’area dell’esonero, in via residuale e prudenziale, solo i diritti di agenzia in senso stretto, cioè gli addebiti accessori, modesti e marginali riferibili alla mera esecuzione della prenotazione in nome e per conto del cliente. Le fee, le service fee e i compensi richiesti per emissione, prenotazione, assistenza commerciale o gestione pratica devono invece essere trattati come corrispettivi dell’intermediazione e, quindi, certificati secondo le regole ordinarie.
| Tipologia di addebito | Trattamento consigliato | Motivazione |
| Spese pratica / prenotazione marginali | Esonero da certificazione possibile | Solo se si tratta di attività accessorie in nome e per conto del cliente. |
| Diritti per pratiche visti, passaporti, telefonate, adempimenti amministrativi | Esonero da certificazione possibile | Tipica area dei diritti di agenzia in senso stretto. |
| Fee di emissione o prenotazione biglietteria aerea | Da certificare | Remunerazione propria dell’intermediazione. |
| Service fee su clienti corporate | Da certificare | Compenso organizzativo/gestionale dell’agenzia. |
| Consulenza viaggio personalizzata | Da certificare | Prestazione autonoma resa dall’agenzia. |
| Operazioni dubbie o miste | Da certificare in via prudenziale | In caso di dubbio prevale il criterio sostanziale e difensivo. |
5. Soglia dell’1% del volume d’affari
La soglia dell’1% del volume d’affari dell’anno precedente non serve a qualificare un addebito come diritto di agenzia oppure fee. Essa rileva, invece, sul diverso piano degli esoneri dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per operazioni marginali, secondo il D.M. 10 maggio 2019 e la circolare n. 3/E del 2020.
Pertanto, una fee che remunera l’intermediazione non diventa non certificabile per il solo fatto di essere modesta o quantitativamente contenuta. La natura del corrispettivo resta immutata.
6. Impatto operativo del collegamento POS-RT
I corrispettivi esonerati ex art. 2, comma 1, lett. ff), DPR n. 696/1996 non transitano automaticamente nel flusso del documento commerciale, mentre le fee e gli altri compensi di intermediazione, se non fatturati, restano soggetti alla certificazione ordinaria e quindi al presidio RT.
Sotto il profilo organizzativo, ciò implica un possibile doppio binario amministrativo: da un lato le fee certificate tramite RT o fattura; dall’altro i diritti di agenzia esonerati, che tuttavia restano ricavi dell’agenzia, devono essere registrati, concorrere al volume d’affari e confluire nelle liquidazioni IVA secondo il corretto regime. Ne deriva che l’esonero dalla certificazione non produce di per sé una semplificazione del workflow interno; al contrario, in assenza di causali contabili e gestionali ben distinte, può accentuare gli oneri di riconciliazione tra front-office, POS, eventuale RT collegato, prima nota, registro dei corrispettivi e liquidazioni periodiche.
7. Soluzione prudenziale consigliata per le ADV
- Riservare l’etichetta ‘diritti di agenzia’ ai soli addebiti realmente marginali, accessori e documentabili come spese di pratica o di mera prenotazione.
- Qualificare come fee o compensi di intermediazione tutti gli importi che remunerano emissione, prenotazione, assistenza commerciale, corporate travel, gestione pratica o consulenza al cliente.
- Nei casi dubbi, applicare la certificazione fiscale ordinaria mediante documento commerciale o fattura, secondo il tipo di cliente e di operazione.
- Mantenere coerenza tra listini, descrizioni in contabilità, causali interne, documentazione commerciale e trattamento fiscale adottato.
8. Conclusioni
L’esonero dalla certificazione fiscale è un’eccezione limitata ai diritti di agenzia in senso proprio, cioè agli addebiti accessori e marginali connessi alla mera prenotazione.
Le fee e le service fee che rappresentano la remunerazione dell’intermediazione devono invece essere trattate come compensi propri dell’agenzia e, in via prudenziale, certificate.
Per lo studio professionale e per le ADV, la miglior difesa in sede di controllo consiste nell’adottare una classificazione sostanziale, coerente e documentata, evitando di utilizzare la nozione di diritto di agenzia per coprire corrispettivi che, in realtà, sono il prezzo del servizio reso.
Fonti essenziali
- Art. 2, comma 1, lett. ff), DPR 21 dicembre 1996, n. 696.
- Art. 9, comma 1, n. 7, DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
- Agenzia delle Entrate, circolare 4 aprile 1997, n. 97/E; circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E; risoluzione 29 settembre 2004, n. 125/E.
- D.M. 10 maggio 2019 e circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2020 in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.



