Ritenuta d’acconto sulle provvigioni: cosa cambia dal 1° marzo 2026 per le agenzie di viaggio
Nel Ddl di Bilancio 2026 è prevista una modifica importante: dal 1° marzo 2026 la ritenuta d’acconto sulle provvigioni (art. 25-bis del DPR 600/1973) si estenderebbe anche a soggetti che oggi, in alcune casistiche, sono esonerati. Tra questi rientrano le agenzie di viaggio e turismo.
Nota pratica: finché non c’è approvazione definitiva e pubblicazione, parliamo di norma “in arrivo”. Però è utile prepararsi per tempo perché l’impatto è soprattutto di cassa e di gestione amministrativa.
1) Ritenute d’acconto: Chi è coinvolto
La novità riguarda le provvigioni relative a rapporti di:
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commissione
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agenzia
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mediazione
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rappresentanza di commercio
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procacciamento d’affari
Con l’eliminazione dell’esonero, rientrano (tra gli altri):
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agenzie di viaggio e turismo
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agenti/raccomandatari/mediatori marittimi e aerei
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agenti e commissionari di imprese petrolifere (per prestazioni rese direttamente)
2) Da quando si applica la ritenuta d’acconto (e su quali provvigioni)
La ritenuta si applica alle provvigioni pagate/corrisposte dal 1° marzo 2026.
Questo punto è fondamentale: in genere, per le ritenute conta la data del pagamento. Quindi può accadere che una provvigione “maturata” prima rientri comunque nella ritenuta se viene pagata dopo l’entrata in vigore della nuova regola.
3) Quanto vale la ritenuta: aliquota e base imponibile
La ritenuta è a titolo di acconto delle imposte dovute dal percipiente (IRPEF o IRES).
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Aliquota ordinaria: 23% (salvo future modifiche di legge)
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Base di calcolo (regola generale): 50% delle provvigioni
→ effetto pratico: 23% × 50% = 11,5% sull’importo totale della provvigione
Base ridotta (ritenuta “più leggera”)
Se il percipiente dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta si calcola sul 20% della provvigione:
→ 23% × 20% = 4,6% sull’importo totale.
Attenzione: la base ridotta non è “automatica”. Serve una dichiarazione formale.
4) Dichiarazione per applicare la base al 20%: cosa fare e quando
Per ottenere la ritenuta sul 20% bisogna inviare al committente (o mandante/preponente) la dichiarazione prevista dal DM 16 aprile 1983.
In pratica:
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va trasmessa entro il 31 dicembre dell’anno precedente, se vuoi che valga dall’anno successivo;
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oppure entro 15 giorni se le condizioni per la base ridotta si verificano in corso d’anno.
Operativamente, conviene gestirla come “documento standard” in anagrafica cliente/fornitore, e aggiornarla se cambiano le condizioni.
5) Caso particolare: provvigioni trattenute direttamente su incassi (“netting”)
In alcuni modelli commerciali la provvigione non viene pagata con bonifico “a parte”, ma viene trattenuta direttamente da quanto incassato (per contratto o per regole di filiera).
In questi casi la norma prevede un meccanismo specifico: la ritenuta si considera effettuata con una scansione temporale particolare e il percipiente deve mettere a disposizione del committente l’importo corrispondente alla ritenuta, perché poi il committente possa versarla.
Qui è importante mappare bene il flusso:
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quando avviene l’incasso,
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quando viene trattenuta la provvigione,
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quando vengono effettuate le rimesse/contabilizzazioni verso il mandante.
6) Cosa cambia in concreto per un’agenzia di viaggio
Impatto immediato
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Riduzione dell’incasso netto sulle provvigioni (effetto 11,5% o 4,6% a seconda dei casi).
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Necessità di gestire documentazione e comunicazioni per evitare applicazioni “piene” quando spettava la base ridotta.
Checklist operativa (semplice)
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Identifica quali tuoi ricavi sono “provvigioni” soggette a art. 25-bis.
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Verifica se hai i requisiti per base 20% (dipendenti/terzi continuativi).
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Predisponi e invia la dichiarazione ai mandanti/committenti nei tempi corretti.
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Aggiorna contratti/procedure se lavori con trattenute su incassi.
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Allinea contabilità e controllo di gestione (cash flow): la ritenuta è un anticipo d’imposta, non un costo, ma ti riduce la liquidità.
FAQ
La ritenuta si applica anche se la provvigione è maturata prima del 1° marzo 2026?
Di regola conta la data di pagamento: se pagata dopo, rientra.
La ritenuta è un costo?
No: è un acconto sulle imposte. Però incide sulla liquidità.
Come si scende dall’11,5% al 4,6%?
Con la base al 20%: serve la dichiarazione prevista dal DM 16/04/1983.




