La riforma del terzo settore:
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato che la Commissione Europea dato il via libera alle nuove misure fiscali introdotte dalla riforma del Terzo settore in Italia, riconoscendo la coerenza delle norme della riforma con le regole sugli aiuti di Stato.
Con il riconoscimento della coerenza con le norme comunitarie, la Commissione Europea ha sottolineato che gli enti del Terzo settore non possono essere tassati come le imprese for profit, poiché i loro proventi devono essere reinvestiti in attività di interesse generale e non possono essere distribuiti.
A seguito dell’autorizzazione europea, la riforma del Terzo Settore entrerà completamente in vigore dal 2026 ed in particolare:
- entreranno in vigore nuovi criteri per determinare quando un’attività di interesse generale è considerata non commerciale e quando un ente assume natura commerciale:
- Le attività di interesse generale svolte dietro corrispettivo, anche con un utile non superiore al 6% annuo, non saranno soggette a imposizione diretta. Questo consentirà agli enti del Terzo settore di gestire le proprie attività in modo più equilibrato e sostenibile, con la possibilità di realizzare un margine di guadagno limitato ma utile per finanziare progetti sociali;
- entreranno in vigore due regimi forfettari di tassazione per le Associazioni di promozione sociale (Aps) e le Organizzazioni di volontariato (Odv) con entrate inferiori a 130.000 euro, che godranno di agevolazioni fiscali sia per l’IVA che per le imposte dirette;
- entreranno un regime fiscale specifico per le imprese sociali che permette di defiscalizzare gli utili destinati alle attività statutarie o all’incremento del patrimonio.
Con l’entrata in vigore della riforma, cesserà di esistere l’anagrafe delle ONLUS dal 1° gennaio 2026. Le organizzazioni attualmente registrate come ONLUS avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per adeguarsi alla nuova normativa e iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Chi non effettuerà il passaggio rischia la devoluzione del patrimonio accumulato.
Restano ancora sospese le norme che disciplinano:
- i titoli di solidarietà (social bonus);
- la detrazione fiscale per gli investimenti nelle imprese sociali.
Queste misure saranno oggetto di un’ulteriore analisi da parte UE prima di essere approvate definitivamente.
In conclusione, l’approvazione della riforma da parte dell’UE segna l’inizio di una nuova fase per il Terzo settore in Italia, con regole fiscali più chiare e favorevoli che mirano a sostenere il ruolo sociale e culturale degli enti non profit e delle imprese sociali.