legge di bilancio

 

1 Legge di bilancio 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2024   è stata pubblicata la L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bi­lancio 2025), in vigore dall’1.1.2025.

2 Legge di bilancio 2025: principali novità in materia fiscale e agevola­ti­va

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella leg­ge di bilancio 2025.

 

Argomento Descrizione
Riforma dell’IRPEF –
Modifica degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie
reddituali –
Messa a regime delle disposizioni per il 2024
Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell’IRPEF già valide per il 2024 per il periodo d’imposta 2024 e riguardanti:

la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF;

la modifica delle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipenden­te e di alcuni redditi assimilati;

la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di reddi­ti di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF

Vene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d’imposta 2024.

A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:

fino a 28.000 euro  23%;

oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro  35%;

oltre 50.000 euro  43%.

Detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Viene confermato a regime l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d’impo­sta 2024.

 

 

 

Riforma dell’IRPEF –
Adeguamento delle addizionali
regionali
e comunali all’IRPEF

 

 

 

Viene differito al 15.4.2025 il termine entro cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, applicabili per l’anno d’imposta 2025, differenziate:

sulla base dei “nuovi” tre scaglioni di reddito IRPEF;

oppure sulla base dei “vecchi” quattro scaglioni di reddito IRPEF (la possibilità di mantenere l’articolazione delle addizionali sulla base dei “vecchi” scaglioni è prevista anche per gli anni 2026 e 2027).

Mancata approvazione delle modifiche

Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione ai “nuovi” (o “vecchi”) scaglioni di reddito IRPEF, per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.

 

Argomento Descrizione
 

 

 

 

 

 

 

 

Detrazioni
IRPEF per oneri – Spese sostenute dall’1.1.2025 –
Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli
a carico
Viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Ambito soggettivo

Le novità si applicano:

alle sole persone fisiche,

con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro).

Oneri esclusi

Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite:

le spese sanitarie

le somme investite nelle start up innovative,

le somme investite nelle PMI innovative, Interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024

Inoltre non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite:

gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024,

gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale

gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale

Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni

Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, che consentono di beneficiare del c.d. “ecobonus”, ecc.).

Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024

Tra gli oneri detraibili per i quali si applica il nuovo limite non rientrano, quando dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024:

i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente

 

Argomento Descrizione
segue i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza

i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF

Per le spese sostenute dall’1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente previsti due limiti:

quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell’ecobonus);

il nuovo limite massimo di spesa introdotto dalla Legge e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili.

Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).

L’importo “base” è pari a:

14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;

8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:

0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;

0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;

0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;

1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

Interventi di
recupero edilizio – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote
In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”)  è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate).

Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:

del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;

del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:

36% per le spese sostenute nel 2025;

30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

 

 

 

Argomento Descrizione
segue Caldaie alimentate a combustibili fossili

Dall’1.1.2025, non godono più dell’agevolazione le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

Interventi di
riduzione del rischio sismico (sismabonus) – Interventi di
riqualificazione energetica
(ecobonus) – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio.

Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025

L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:

per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;

per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Caldaie alimentate a combustibili fossili

Dall’1.1.2025, non godono più nemmeno dell’“ecobonus” le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superbonus – Spese sostenute nel 2025 –
Ulteriori
requisiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono state introdotte novità per il superbonus

Ulteriori requisiti per beneficiare dell’aliquota al 65%

Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% dell’art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024:

risulti presentata la CILA-S, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;

risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni;

sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l’aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la “speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025” recata dal co. 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 e la “speciale disciplina RSA” di cui al co. 10-bis del predetto art. 119.

Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in 10 anni

Viene consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.

L’opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024).

Tale dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) potrà essere presentata, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

 

Bonus mobili – Proroga per il 2025
Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, mantenendone inalterata la disciplina.

Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025.

Bonus
elettrodomestici
Viene riconosciuto, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:

l’elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell’Unione europea;

vi è il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

Misura del contributo

Il contributo spetta per l’acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate:

in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico;

comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

 

Spese
scolastiche –
Limite di
detraibilità
IRPEF – Aumento dall’1.1.2025
Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% .

La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza:

delle scuole dell’infanzia (scuole materne o “vecchi” asili);

del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie);

delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori).

Limite di spesa detraibile al 19%

In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica su un importo annuo non superiore a:

1.000 euro, a decorrere dal 2025;

800 euro, a decorrere dall’anno 2019 e fino al 2024.

Cani guida –
Aumento
detrazione
forfetaria
Viene aumentato a 1.100 euro (fino al 2024 era di 1.000 euro) l’importo forfetario della detrazione spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 – Incremento
della soglia
di esenzione
La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:

1.000 euro, per tutti i dipendenti;

2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

 

Argomento Descrizione
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti
Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.1.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:

50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI;

20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;

10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

Fabbricati locati a dipendenti neoassunti
trasferiti
Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Tale disposizione si applica ai soggetti:

titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione;

che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.

Modifiche
all’imposta
sostitutiva sulle mance
nei settori alberghiero e
ristorazione
Viene modificata la disciplina relativa all’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, si prevede:

l’incremento dal 25% al 30% del limite entro cui le mance possono essere assoggettate a imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria. In sostanza, l’imposta sostitutiva trova applicazione entro il limite del 30% del reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno per le prestazioni effettuate nei suddetti settori;

l’innalzamento da 50.000 a 75.000 euro del limite reddituale il cui rispetto è necessario per accedere alla detassazione sulle mance. Pertanto, per beneficiare dell’imposta sostitutiva il lavoratore deve essere titolare di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 75.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

Causa di
esclusione dal
regime forfetario
Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro.

Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025.

 

 

 

 

 
Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) .

Attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell’ambito d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite,  allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Modalità di rivalutazione

Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell’operazione occorrerà che:

un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;

il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima.

Invece, fermo restando il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Nuova aliquota unica del 18% per l’imposta sostitutiva

Dall’anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%.

Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva del 18% deve essere versata:

per l’intero ammontare, entro il 30 novembre dell’anno di riferimento della rivalutazione;

oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell’anno di riferimento.

La rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

 

Novità sul
regime di
tassazione delle
cripto-attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene inasprito il carico fiscale sulle cripto-attività, prevedendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzati dall’1.1.2026, l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 33%.

Altre novità sono rappresentate dall’eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro e dalla reintroduzione di un regime transitorio di affrancamento, con imposta sostitutiva del 18%, alla data dell’1.1.2025.

Nuova aliquota del 33%

Sulle plusvalenze e sugli altri proventi realizzati dall’1.1.2026, “l’imposta sostitutiva, è applicata con l’aliquota del 33 per cento”.

Per il 2025 il prelievo rimane quindi al 26%.

Eliminazione della franchigia di 2.000 euro

La franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da cripto-attività era stata prevista dalla disciplina originaria introdotta dalla legge di bilancio 2023.

La norma prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non erano assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

Con l’eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze. Infatti, pare che sarà sufficiente realizzare una plusvalenza di 1 euro per far scattare l’obbligo dichiarativo.

Sembra che questa novità entri in vigore dalle plusvalenze su cripto-attività che sono realizzate dall’1.1.2025.

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Viene reintrodotto il regime di rideterminazione del costo fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% per le cripto-attività possedute all’1.1.2025 (l’affrancamento del 2023 prevedeva un’aliquota del 14%).

Il nuovo regime potrà riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta; quindi, se il contribuente deteneva 10 bitcoin e 20 ether e decideva di rivalutare i bitcoin, la rivalutazione doveva avere ad oggetto tutti i 10 bitcoin detenuti. Sempre secondo la circolare 30/2023 (§ 3.6), inoltre, possono essere affrancate le sole cripto-attività per le quali non fossero stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Per i soggetti che procedono all’affrancamento, si assumerà, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle attività in esame all’1.1.2025, assoggettato a tali fini all’imposta sostitutiva del 18%.

Ai fini del perfezionamento dell’opzione, l’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il 30.11.2025, o in alternativa in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

IRES premiale
Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:

destinazione a riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;

investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;

effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.

Assegnazione agevolata di
beni ai soci e
trasformazione in società semplice
Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:

assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;

trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;

nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

per il 60% entro il 30.9.2025;

per il rimanente 40% entro il 30.11.2025.

Imposte indirette

Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’im­posta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Estromissione agevolata
dell’immobile dell’imprenditore individuale
È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera im­prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

sia alla data del 31.10.2024;

sia alla data dell’1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).

Ambito oggettivo

L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:

devono essere posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;

devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2025.

Imposta sostitutiva

Il regime agevolativo in commento prevede:

l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;

la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti

Ai fini delle agevolazioni in esame:

l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);

l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.

 

Argomento Descrizione
Obbligo di
tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese
È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le mis­sioni di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR per:

vitto;

alloggio;

viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.

Modalità di pagamento

I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:

versamento bancario o postale;

altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Deducibilità della spesa in capo all’impresa

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in cor­so al 31.12.2024 (2025 per i soggetti “solari”).

Obbligo di
tracciabilità
delle spese di
trasferta per i
professionisti
Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quel­le di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committen­te, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).

Decorrenza

Anche in questo caso, la disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le
imprese
Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 sa­ranno deducibili:

da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;

dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.

Spese di pubblicità e sponsorizzazione

Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l’art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.

Decorrenza

La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Credito
d’imposta per
la ZES Unica Mezzogiorno
Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, è riconosciuto anche per il 2025.

Anche l’agevolazione di cui all’art. 16-bis del DL 124/2023 per il settore agricolo è riconosciuta per il 2025.

Credito
d’imposta per
il restauro degli immobili di
interesse storico
Viene esteso anche per il 2025, 2026 e 2027 il credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico.
Sport bonus
Viene prevista la proroga per il 2025, per i soli titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

 

Argomento Descrizione
Aliquota IVA
gestione dei
rifiuti
Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, l’aliquota IVA del 10%, prevista per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti, è esclusa per il conferimento in discarica dei rifiuti, nonché per l’incenerimento senza recupero efficiente di energia.

Per le prestazioni relative allo smaltimento in discarica e all’incenerimento dei rifiuti senza efficiente recupero di energia torna, dunque, applicabile l’aliquota IVA ordinaria (pari al 22%).

Agevolazione prima casa –
Modifiche
Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare ai sensi della Nota II-bis all’art. 1 della Tarifa, parte I, allegata al DPR 131/89.

Termine esteso a 2 anni

La legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per la rivendita (che era di 1 anno), portandolo a 2 anni.

Pertanto, dall’1.1.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

Decadenza

In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall’agevolazione, con la conseguente applicazione dell’imposta integrale e delle sanzioni.

 

 

 

 

 

 

Indicazione
del CIN nelle
dichiarazioni
fiscali e nella
Certificazione unica

 

 

 

 

 

 

Viene previsto che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dell’Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica.

Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Il CIN è il codice di cui, a norma dell’art. 13-ter del DL 145/2023, devono dotarsi:

le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;

le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL 50/2017;

le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Indicazione del CIN nelle dichiarazioni e nella Certificazione unica

I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che approvano la modulistica fiscale dovranno definire le modalità con cui indicare il CIN:

nelle dichiarazioni fiscali;

nella Certificazione unica.

Inoltre, viene precisato che il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari di cui all’art. 4 co. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi.

 

Argomento Descrizione
Legge Sabatini – Rifinanziamento
Viene previsto l’incremento dello stanziamento di:

400 milioni di euro per l’anno 2025;

100 milioni di euro per l’anno 2026;

400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

 

 

Fondo Dote per
la famiglia per
attività sportiva
e ricreativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra- scolastici, viene istituito un contributo destinato ad enti che erogano prestazioni sportive e ricreative in favore di minori in possesso di determinati requisiti.

Enti beneficiari del contributo

Beneficiari del contributo sono:

le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);

gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Requisiti del beneficiario delle prestazioni

Il contributo spetta a titolo di rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate:

per ciascun figlio a carico di età compresa tra i 6 e i 14 anni;

a condizione che il minore faccia parte di nuclei familiari con un reddito pari o inferiore a 15.000 euro, certificato con un ISEE in corso di validità.

Disposizioni attuative

La misura e le modalità di erogazione del contributo saranno definite con un prossimo DPCM o con un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.

 

 

Argomento Descrizione
Riduzione
contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS
I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS.

La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Ambito soggettivo

L’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:

imprenditori individuali o soci di società;

collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.

Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell’agevolazione.

Ambito oggettivo

La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.

Durata

L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

Accredito contributivo

Per l’accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS; pertanto, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece è versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

 

Argomento Descrizione
Bonus per le nuove nascite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È previsto un bonus nella misura di 1.000 euro una tantum per i figli nati o adottati dall’1.1.2025.

Il bonus è erogato, su domanda, dall’INPS. L’erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.

Requisiti soggettivi

I genitori richiedenti devono essere residenti in Italia e:

cittadini italiani o cittadini dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,

oppure cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

Requisiti oggettivi

Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Ai fini della relativa determinazione non devono essere computate le erogazioni a titolo di assegno unico e universale introdotto dal DLgs. 230/2021.

 

 

Argomento Descrizione
Obbligo di
PEC per gli
amministratori
di società
Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese.

A decorrere dall’1.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.

Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l’obbligo resti inadempiuto.

Termini per
l’accredito dei
pagamenti
effettuati con strumenti
elettronici
Con particolare riguardo ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici diversi dai bonifici, viene posto a carico dei prestatori di servizi di pagamento l’obbligo di:

accreditare gli importi giornalieri in favore dei beneficiari entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello della ricezione degli ordini di pagamento;

in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo.

Adeguamento alle nuove prescrizioni

I prestatori di servizi di pagamento devono adeguarsi alle suddette prescrizioni entro il 30.6.2025.

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