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In questi giorni molte imprese stanno ricevendo nella casella PEC una comunicazione inviata dalla Camera di Commercio che inizia così:

“Spett.le S.R.L.,
A breve le società di capitali saranno chiamate a comunicare il Titolare Effettivo al Registro delle Imprese come previsto dal D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio.
Il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l’impresa, ovvero ne risulta beneficiaria. …………………………………”

La comunicazione deriva dal decreto interministeriale n. 55 del 11/03/2022 che ha istituito il Registro dei titolari effettivi.
Trattasi di un registro che costituirà un archivio nazionale sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, (Società per azioni, società a responsabilità limitata, S.a.p.a. e società cooperative, fondazioni e associazioni riconosciute), e Trust.
Sono escluse dalla comunicazione al Registro le società di persone (società di semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice) le imprese individuali ed i lavoratori autonomi.
La verifica del titolare effettivo è uno strumento utilizzato dagli istituti bancari e dalle imprese e professionisti per adempiere alla disciplina dell’antiriciclaggio.
Il D.lgs 231/2007 all’art.20 recita: “il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”.
La comunicazione non indica un temine ma genericamente indica “A breve”: di fatto la comunicazione dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla predisposizione dei decreti attuativi e regolamentari del registro. Una volta attivato il registro la comunicazione dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla nuova iscrizione al Registro Imprese per le nuove costituzioni ovvero in caso di variazioni di titolari effettivi precedentemente comunicati.
L’adempimento è a carico degli amministratori e/o dei soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione. I soggetti obbligati, qualora già non la possiedano, dovranno munirsi di dispositivo di firma digitale.
Appena saranno note, comunicheremo la data di decorrenza dell’obbligo e le modalità operative.

Lo Staff di Evolve è a disposizione per fornire tutte le informazioni e la consulenza necessaria ad un corretto adempimento.

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