Ieri è stato firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il cosiddetto Decreto Ristori-Bis.

Fra le altre previsioni, gli articoli 6 e 7 spostano i pagamenti scadenti nel mese di Novembre per talune categorie di contribuenti individuate dai codici Ateco, dell’Allegato 2 del decreto, che esercitano l’attività nelle regioni definite “Arancioni” o “Rosse”.

Da domani, 11 novembre, saranno considerate “zone rosse” la Lombardia, il Piemonte, la Calabria, la Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano; saranno considerate “zone arancioni” la Puglia, la Sicilia, l’Abruzzo, la Basilicata, la Liguria, la Toscana e l’Umbria;

 

L’art. 6 del DL “Ristori-bis” proroga il versamento della seconda rata degli acconti d’imposta IRPEF, IRES ed IRAP al 30 aprile 2021. Rientrano nella proroga anche le imposte sostitutive (regime forfetario, cedolare secca), le addizionali (IRPEF comunali o Regionali, la maggiorazione IRES per le società di comodo) e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE).

I REQUISITI per poter beneficiare del differimento sono:

  • l’esercizio di attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • ricavi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;
  • Il calo del fatturato del 33% del PRIMO SEMESTRE del 2020 rispetto al 2019;

ATTENZIONE: Il DL “Ristori-bis” ELIMINA IL REQUISITO DEL CALO DEL FATTURATO per i soggetti che:

  • esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 e 2 del DL “Ristori-bis”;
  • hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone rosse qualsiasi attività esercitino;
  • per gli esercenti attività di gestione di ristoranti hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone rosse ed arancioni.

possono beneficiare del differimento anche:

  • i contribuenti che applicano il regime forfetario oppure quello di vantaggio se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA;
  • presentano le cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA previste dalla Legge (inizio o cessazione attività nel corso del periodo di imposta, non normale svolgimento dell’attività, ecc.);
  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di studi associati;
  • i soci di società di capitali che hanno optato per il regime di “trasparenti”.

 

 

L’art.7 del D.L. “Ristori-bis”, prevede la proroga dei versamenti, che scadono nel mese di novembre 2020, relativi a:

  • IVA;
  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in veste di sostituti d’imposta.

È quindi interessato alla sospensione: il versamento della liquidazione IVA del mese di ottobre ed il versamento relativo al trimestre luglio-settembre, in scadenza il 16 novembre; il versamento delle ritenute in scadenza il 16 novembre;

 

i SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DEL DIFFERIMENTO sono:

  • coloro che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, in qualsiasi area del territorio nazionale.
    • Ad esempio: le attività di spettacolo, le sale da ballo e discoteche, le sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, le attività di musei, mostre, convegni, congressi e altri eventi.
  • coloro che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse o arancioni;
  • coloro che esercitano le attività che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate “zone rosse”;
  • coloro che operano nei settori economici individuati dall’Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse o arancioni.

 

I VERSAMENTI SOSPESI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

LA NORMATIVA È COMPLESSA MA, PER OGNI NECESSITÀ, LA NOSTRA STRUTTURA È A DISPOSIZIONE PER OGNI APPROFONDIMENTO.

Powered by HIHO srl
Evolve Stp »